Diritto d’autore: Illegittime le restrizioni all’esonero dal compenso per copia privata negli apparecchi per uso professionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 4938).

Diritto d’autore: Illegittime le restrizioni all’esonero dal compenso per copia privata negli apparecchi per uso professionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 4938).

Nella sentenza riportata in epigrafe, il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento dell’art. 4 dell’Allegato tecnico al D.M. 30 dicembre 2009, per contrasto con la direttiva 2001/29/CE, come interpretata dalla sentenza della CGUE C-110/15, con la quale è stato riconosciuto il conflitto tra la disciplina italiana e quella europea sulle esenzioni e sui rimborsi del prelievo per copia privata nei casi di uso esclusivamente professionale.

Facendo seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II, del 22 settembre 2016, C-110/15, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo l’art. 4 dell’Allegato tecnico al D.M. 30 dicembre 2009 sull’equo compenso per copia privata, da un lato, nella parte in cui ha subordinato l’esenzione dal compenso per gli apparecchi destinati ad uso professionale alla conclusione di appositi protocolli lasciati alla libera negoziazione tra la SIAE ed i soggetti debitori e, dall’altro, nella parte in cui ha limitato ai solo utenti finali il rimborso del citato compenso ove questo sia stato indebitamente versato escludendone i produttori e distributori ed ha ordinato al MIBACT di individuare criteri oggettivi trasparenti sia per la suddetta esenzione ex ante sia per il rimborso.
Della questione era stata in origine investita la VI sezione del Consiglio di Stato, la quale, con la sentenza-ordinanza n. 823/2015, in parziale accoglimento delle richieste presentate dai ricorrenti, dispose rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia, chiedendo a quest’ultima di verificare la conformità di alcuni aspetti del sistema italiano in materia di compenso per copia privata con la disciplina di cui alla Direttiva 2001/29/CE.
Con riferimento alla questione sottopostale, la Corte di Giustizia ha affermato che è in contrasto con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che subordini l’esenzione dal pagamento del compenso in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi destinati a un uso professionale “alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti”.
Con riferimento alla prima questione, il Consiglio di Stato chiarisce che vero oggetto del contendere è la mancanza di presupposti e previsioni certe che garantiscano, anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, una parità di trattamento tra i consumatori finali, i produttori e gli importatori nella disciplina di settore in materia di esenzioni dal compenso più volte citato, considerata la posizione della SIAE quale parte interessata.
Sulla scorta delle statuizioni della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del citato D.M. nella parte in cui si è limitato a stabilire un potere discrezionale e non vincolato della SIAE nella promozione di accordi e protocolli aventi la finalità di esentare i produttori e gli importatori di apparecchi per uso esclusivamente professionale. Sul punto, Palazzo Spada chiarisce inoltre che “L’assenza di previsioni certe e oggettive circa le modalità di esenzione dall’obbligo di versamento della “copia privata”, […] non può in alcun modo considerarsi bilanciata dall’obbligo di mezzi, avente spiccata natura privatistica, spettante alla Siae e correlato al semplice “promovimento” di protocolli anche di esenzione con i singoli operatori” e, di conseguenza, “l’attività dianzi indicata non risulta in alcun modo disciplinata da previsioni di legge o comunque normative generali tali da assicurarne l’effettiva attuazione”.
Alla luce di quanto sopra riportato, nonché a fronte di un’applicazione sostanzialmente indiscriminata del prelievo, il Consiglio di Stato desume che i criteri per l’individuazione delle ipotesi di esenzione sarebbero di volta in volta individuati unilateralmente dalla SIAE, in dispregio dei principi di certezza e di parità di trattamento sottostanti all’azione in via amministrativa. Pertanto, la previsione di esenzioni basate solo su eventuali accordi privatistici tra la SIAE e gli obbligati alla corresponsione del compenso consente di affermare l’illegittimità di tali accordi, posto che tale attività non può in alcun modo essere ritenuta applicativa o attuativa di principi normativi, i quali non sarebbero nemmeno individuabili aliunde (ad esempio nell’art. 71-septies della L. n. 633/1941).
Con riferimento alla seconda questione, la normativa in materia di cui al citato art. 4 viene ulteriormente dichiarata illegittima nella parte in cui limita il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ai soli utenti finali delle apparecchiature. Tale punto si desume dalle stesse istruzioni fornite dalla SIAE in materia di rimborso, nelle quali si legge che “Il diritto al rimborso può essere chiesto soltanto dall’utente finale che non sia una persona fisica. Il rimborso non può invece essere chiesto dal produttore o dall’importatore dei supporti e dei dispositivi”.
Analizzando la normativa e la prassi vigente in materia, è però facile comprendere come il sistema di rimborso previsto dalla normativa italiana, come già affermato dalla Corte di Giustizia, si pone in diretto contrasto con la normativa europea.
Infatti, di fronte ad apparecchiature o dispositivi a larga diffusione, è impossibile o comunque eccessivamente gravoso individuare i singoli utenti e chiedere a questi ultimi il pagamento del compenso per copia privata. È proprio per questo motivo che, tenuto conto delle difficoltà pratiche connesse all’identificazione degli utenti che effettuano le riproduzioni, il compenso viene sovente posto in capo a coloro che producono o importano tali apparecchi mettendoli a disposizione degli utenti finali.
Pertanto il D.M. avrebbe predisposto un meccanismo che, anche alla luce della più volte richiamata sentenza europea, “[…] non può essere considerato effettivo, poiché è pacifico che esso non è esercitabile dalle persone fisiche, neanche quando queste ultime acquistino gli apparecchi e i supporti per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato”, affermazione oltretutto confermata “[…] dal combinato disposto derivante, da un lato, dalla mancata previsione di esenzioni generali e, dall’altro, dall’esclusione dei soggetti produttori importatori e distributori di apparecchi e supporti destinati a uso professionale da una procedura di rimborso effettiva”.
Di conseguenza il Consilio di Stato annulla l’art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009 nella parte in cui non esenta in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti, dal pagamento del compenso per copia privata, i produttori e gli importatori i quali dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato.
Ordina inoltre al MIBACT (e non alla SIAE) di individuare i casi e modi di esenzione “ex ante” dalla “copia privata” per usi esclusivamente professionale, e di rimborso della “copia privata” anche a favore del produttore e dell’importatore, secondo criteri oggettivi e trasparenti.
Sentenza_CDS_4938_2017

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