ANAC. Pubblicato in G.U. l'aggiornamento delle Linee Guida n. 3 sul ruolo e responsabilità del RUP.

ANAC. Pubblicato in G.U. l'aggiornamento delle Linee Guida n. 3 sul ruolo e responsabilità del RUP.

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 260 del 7-11-2017) le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” modificate con Determinazione 11 ottobre 2017, n. 1007.
Il d.lgs. 56/2017 ha ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida ANAC, prevedendo che le stesse disciplinino anche i presupposti e le modalità di nomina del RUP.
In conseguenza di ciò l’Autorità ha aggiornato le Linee guida n. 3/2016, tenendo conto delle modifiche normative, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP.
Il d.lgs. 56/2017 ha esteso l’ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP.
A differenza del precedente testo, tutte le disposizioni dell’atto generale hanno carattere vincolante i quanto è stata eliminata la distinzione tra previsioni vincolanti e non.
Le modifiche all’art. 3, comma 1, del codice dei contratti pubblici, hanno previsto nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale) e all’art. 31, hanno individuato con esattezza il momento (atto di adozione o di aggiornamento dei programmi triennale e biennale o atto di avvio di ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione) in cui deve essere disposta la nomina del RUP.
In considerazione di ciò sono stati snelliti i punti relativi alle “Indicazioni generali” (punto. 5.1) nell’ambito dei “Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento” (par. V) ed il primo punto della parte relativa alla “Nomina del responsabile del procedimento” (punto 2.1).
È stata rimossa la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (punto 2.2).
Ristuccia & Tufarelli © Aggiornamento_ Ottobre.doc 5 di 12
Per quel che concerne le previsioni relative alle attività svolte dal RUP nella fase della progettazione, una volta adottato il decreto di cui all’art. 23, comma 3, del codice, dovrà esserne valutata la compatibilità con le disposizioni del decreto stesso che individuano il contenuto della progettazione nei tre livelli essenziali.
È stato chiarito che il RUP deve ave conseguito una laurea triennale o quinquennale in materie attinenti l’oggetto dell’affidamento (punto 4).
Sono state modificate anche le disposizioni relative ai “criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali” (par. VI), a seguito dell’abolizione del collegio consultivo tecnico e dell’introduzione dell’art. 113 bis del codice che stabilisce i termini per il rilascio del certificato di pagamento, oltre ad una serie di ulteriori interventi/integrazioni sul testo previgente.
Le Linee guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per rendere maggiormente agevole l’individuazione delle modifiche apportate, l’Autorità le ha segnalate in grassetto (cfr. testo allegato).
ANAC_Linea guida n3

CONDIVIDI