Corte di Cassazione: il verbale di assemblea di una S.p.A privo dell’indicazione dei partecipanti e dei votanti rende annullabile la delibera (Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 603).

Corte di Cassazione: il verbale di assemblea di una S.p.A privo dell’indicazione dei partecipanti e dei votanti rende annullabile la delibera (Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 603).

Secondo la Suprema Corte di Corte di Cassazione l’indicazione dei partecipanti ad un’assemblea di una società per azioni consente di ricostruirne il processo deliberativo e di verificarne la validità. Pertanto, la mancata indicazione nominativa dei partecipanti e dei votanti all’interno del verbale o in un foglio ad esso allegato giustifica l’annullamento della delibera…

La sentenza in commento si interroga in merito alla necessità di indicare, all’interno del verbale o all’interno di un foglio ad esso allegato, i nominativi dei partecipanti all’assemblea dei soci.
Nell’affrontare la questione, la Corte richiama preliminarmente l’art. 2375 c.c., nella versione modificata con la L. n. 206/2003, il quale stabilisce che “Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio”. La norma prosegue poi affermando che “Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
La sentenza richiama inoltre il disposto di cui all’art. 2377, co. IV, n. 3, c.c., secondo il quale la delibera non sarà annullabile “per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale”, salvo che tali mancanze o inesattezze impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
È utile ai nostri fini evidenziare che la ratio di tali disposizioni risiede nella necessità di consentire ai soci assenti di accertare la validità del processo decisionale e, in caso contrario, di impugnare la delibera. Infatti, attraverso le disposizioni citate, il nostro Legislatore tende a riallineare gli equilibri presenti all’interno dell’assemblea conferendo ai soci assenti il potere di verificare, ad esempio, la sussistenza del quorum deliberativo e/o costitutivo necessario per la validità delle deliberazioni.
Pertanto ai soci assenti viene riconosciuto l’interesse a impugnare una delibera in tutti quei casi in cui il verbale non assicuri la concreta e immediata conoscenza di quanto avvenuto in assemblea e non gli consenta di verificare se ricorrano le condizioni per impugnare la delibera.
A parere della Suprema Corte, a nulla varrà il rilievo per cui la documentazione relativa all’indicazione dei partecipanti possa essere contenuta in un foglio separato e custodito presso la sede sociale; infatti la norma è chiara nel richiedere che tali informazioni debbano risultare dal verbale o da un “allegato” allo stesso.
In conclusione la Corte afferma che qualora l’indicazione dei partecipanti risultasse da un foglio presenze questo dovrà essere espressamente richiamato nel verbale o dovrà essere “allegato”, ossia materialmente accluso o unito, allo stesso.
In caso contrario, le delibere assembleari saranno annullabili ai sensi dell’art. 2377, c.c.
Sent_603_2017

CONDIVIDI