CGUE: Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie in caso di acquisto di beni usati non può essere inferiore a 2 anni (Sent. CGUE nella causa C-133/16 del 13 luglio 2017).

CGUE: Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie in caso di acquisto di beni usati non può essere inferiore a 2 anni (Sent. CGUE nella causa C-133/16 del 13 luglio 2017).

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea la Direttiva 1999/44/CE non consente agli stati membri di prevedere, per l’azione diretta a far valere il difetto di conformità di un bene usato, un termine di prescrizione inferiore a due anni dalla consegna del bene, anche qualora il venditore avesse limitato la garanzia legale per i difetti di conformità ad un anno.

Il 13 luglio 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito “CGUE”) si è pronunciata in merito al termine di prescrizione delle azioni intraprese dai consumatori[1] nei confronti dei professionisti[2] in relazione a eventuali difetti di conformità che si manifestano su beni usati e per i quali è stata pattuita una limitazione della garanzia a un anno.
Con la sentenza in commento, la CGUE viene investita di una questione pregiudiziale concernente l’interpretazione e la compatibilità dell’art. 1469-quater del Codice Civile belga con gli artt. 5, par. 1 e dell’art. 7, par. 1, co. 2 della Direttiva 1999/44/CE.[3]
La questione trae origine da una controversia relativa a una domanda di risarcimento del danno avanzata da un consumatore, acquirente di un veicolo usato, nei confronti di una società.
A seguito dell’acquisto, all’acquirente fu rifiutata l’immatricolazione del veicolo poiché, secondo la direzione per l’immatricolazione dei veicoli del Belgio, nel sistema di informazione Schengen lo stesso risultava rubato. A fronte della mancata immatricolazione, l’acquirente eccepì la presenza di un difetto funzionale occulto, il quale determina, ai sensi della legge belga, il diritto dell’acquirente alla restituzione del veicolo al professionista (nel caso di specie una società) e il diritto al rimborso del prezzo di acquisto, nonché delle eventuali e ulteriori spese sostenute dal consumatore.[4]
A seguito delle azioni intraprese, venne rilevato che solo i documenti del veicolo risultavano rubati; riscontrata l’anomalia, l’autovettura fu correttamente immatricolata.
Nonostante l’avvenuta immatricolazione, l’acquirente intimò alla società di rimborsagli le spese sostenute e di risarcirgli il danno subito. La società però, nel respingere la richiesta avanzata dal consumatore, rilevò che le parti avevano pattuito, conformemente alla legge belga[5], una limitazione della responsabilità del venditore per i difetti di conformità, il cui termine era stato ridotto di comune accordo da due a un anno. La società eccepisce così il carattere tardivo della contestazione, la quale sarebbe avvenuta dopo oltre un anno dalla consegna del veicolo.[6]
A fronte del rifiuto opposto dalla società, l’acquirente ricorreva dinnanzi al Tribunale del commercio di Mons (Belgio) per far dichiarare la responsabilità del venditore e ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale respinse la domanda avanzata dall’acquirente, il quale propose ricorso in appello.
Rilevata la presenza del difetto di conformità contestato dall’acquirente, la Corte di appello rinviò alla CGUE affinché questa chiarisse se gli artt. 5, par. 1, e 7, par. 1, co. 2, della direttiva 1999/44/CE permettono alle normative degli Stati Membri di prevedere un termine di prescrizione dell’azione inferiore a due anni qualora le parti abbiano pattuito un termine di garanzia legale di conformità per i beni usati diverso e inferiore rispetto a quello ordinario.
Sul punto è necessario rilevare che l’art. 5 della citata Direttiva, rubricato “Termini”, dispone che “Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna”; mentre, l’art. 7, par. 1, co. 2, rubricato “Carattere imperativo delle disposizioni”, prevede che “Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non può essere inferiore ad un anno.”
Sul punto la CGUE evidenzia che i termini previsti all’interno dell’art. 5 sono tra loro distinti e perseguono una diversa finalità: i) il primo fa riferimento al periodo di responsabilità del venditore per un difetto di conformità (che è di regola pari a due anni); ii) il secondo è il termine di prescrizione dell’azione esperibile dal consumatore per far rilevare il difetto di conformità.
A parere della Corte, tale assunto troverebbe conferma nello stesso tenore letterale dell’art. 5, il quale non fa dipendere e non collega in alcun modo la durata del termine di prescrizione al termine di responsabilità del venditore e pertanto, sempre secondo la CGUE, la Direttiva 1999/44/CE avrebbe riconosciuto due termini tra loro autonomi e distinti, ciascuno dei quali, in linea di principio, ha una durata minima pari a due anni.
Per quanto poi attiene all’art. 7 citato, esso prevede espressamente che solo la “responsabilità del venditore” può essere limitata ad un anno, senza nulla disporre o aggiungere in merito all’abbreviazione dei termini di prescrizione dell’azione. Pertanto, la limitazione temporale della garanzia prevista dalla citata disposizione non potrà in alcun modo incidere sul termine di prescrizione dell’azione poiché, alla luce di quanto sopra riportato, tale termine è funzionalmente autonomo e distinto dal periodo di responsabilità del venditore.
Il ragionamento di cui sopra permette così alla Corte europea di affermare che “L’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, qualora tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dalla seconda di tali disposizioni di detta direttiva, e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, vale a dire un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi”.
Facendo ora riferimento al contesto giuridico italiano, è opportuno rilevare che la citata Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il D.lgs. del 2 febbraio 2002, n. 24, le cui disposizioni sono poi confluite all’interno degli artt. 128-135 del Codice del Consumo.
Anche il Codice del Consumo, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva citata, prevede all’art. 132 che “Il venditore è responsabile, a norma dell’art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.[7] Sul punto però il nostro ordinamento prevede, conformemente agli artt. 5, par. 1, co.1 e 8 della Direttiva, che il consumatore ha l’onere di denunciare il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.
Per quanto attiene alla prescrizione dell’azione volta a far valere i difetti di non conformità nei confronti del professionista, riveste un’importanza fondamentale il disposto di cui all’art. 132, co. 4 del Codice del Consumo, secondo il quale “L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché’ il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.”
Tale disposizione deve essere letta alla luce della “Nota Esplicativa al Decreto legislativo n. 24 del 2002” del Ministero delle Attività produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico o “MISE”), la quale chiarisce che, nel caso di beni usati, “per i quali venga concordata una garanzia legale inferiore ai due anni, l’azione diretta a far valere il difetto di conformità si prescrive entro il minore periodo di garanzia concordato a cui vanno sempre aggiunti i due mesi necessari per la denuncia del difetto”.[8]
Per quanto attiene alla limitazione della garanzia legale a un anno prevista dal Codice del Consumo per i beni usati, è facile notare come, ad oggi, la nota del Ministero si pone in diretto contrasto con le statuizioni contenute nella recente sentenza della CGUE e, pertanto, l’eventuale azione diretta a far valere la responsabilità del professionista in caso di difetto di conformità non si prescriverà nel termine di 14 mesi, ma bensì nel maggior termine di 26 mesi.
Si pensi al caso in cui Tizio acquisti un veicolo usato per il quale le parti hanno pattuito la limitazione della garanzia a un anno; nel caso in cui il veicolo acquistato presentasse un difetto di conformità (es. rottura della pompa di benzina), il consumatore potrà agire nei confronti del professionista non più nel termine di 14 mesi, ma bensì entro 26 mesi dalla consegna del bene.
In conclusione, calando la sentenza in commento all’interno della disciplina italiana concernente la garanzia legale di conformità in caso di vendita di beni usati ai consumatori, sembra che la CGUE abbia parificato i termini di prescrizione dell’azione previsti in caso di difetti (o vizi) apparenti[9] e in caso di vizi occulti.[10]
La differenza che però permane in tali situazioni è che, nella prima, il consumatore avrà comunque l’onere di denunciare il difetto entro il termine di due mesi dalla scoperta, mentre nel secondo caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, co. 2 del Codice del Consumo, il consumatore non sarà gravato da tale onere[11] e potrà far comunque rilevare il difetto entro il termine di 26 mesi dalla consegna del bene.
[1] Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a) del Codice del Consumo, per consumatore si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
[2] L’art. 3, co.1, lett. c) del Codice del Consumo definisce il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario
[3] Tale direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori all’interno del mercato europeo e dei singoli Stati Membri.
[4] La disciplina è comune in tutti gli Stati Membri dell’Unione.
[5] Ai sensi dell’art. 1469-quater, par. 1, del Codice Civile belga, il termine della garanzia legale di conformità è pari a due anni dalla consegna del bene. Ai sensi del co. 3 della citata disposizione, in caso di vendita di beni usati, tale termine può essere ridotto, di comune accordo tra le parti del contratto di vendita, a un periodo non inferiore a un anno.
[6] Sul punto è opportuno rilevare che, conformemente alla Direttiva, la mancata o tardiva osservanza del termine di prescrizione legittima il professionista, eventualmente chiamato a rispondere del difetto di conformità, a paralizzare le pretese avanzate dal consumatore, eccependo l’intervenuta prescrizione dei diritti del consumatore.
[7] Tale termine, conformemente a quanto previsto dall’art. 5, par. 1 della Direttiva 1999/44/CE, è un termine stabilito a pena di decadenza, il quale delimita l’ambito temporale della responsabilità del professionista, la quale potrà essere fatta valere solo ove il difetto si manifesti, con caratteristiche oggettive e riconoscibili, prima della scadenza del suddetto termine.
[8] Pertanto nel caso in cui le parti abbiano pattuito un termine di garanzia legale pari a 1 anno, il termine di prescrizione dell’azione, secondo le indicazioni provenienti dal Ministero, sarebbe pari a 14 mesi.
[9] Per vizio apparente, come anche chiarito da Cass. n. 22107/2015, si intendono quei vizi rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria.
[10] Per vizio occulto si intendono quei difetti che si manifestano in un momento successivo alla consegna o che non possono ritenersi facilmente riconoscibili, perché richiedono un esame accurato del bene con l’impiego di nozioni e mezzi tecnici particolari.
[11] Infatti chiarisce lo stesso Ministero delle attività produttive che in caso di difetti dolosamente occultati si farà riferimento ai termini di prescrizione ordinaria.

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