Le Sezioni Unite sui danni da mala gestio delle società pubbliche: la giurisdizione spetta al giudice ordinario, non al giudice contabile (Cass. SS.UU. 15.05.2017, n. 11983).

Le Sezioni Unite sui danni da mala gestio delle società pubbliche: la giurisdizione spetta al giudice ordinario, non al giudice contabile (Cass. SS.UU. 15.05.2017, n. 11983).

Il danno da mala gestio dell’amministratore unico di una società partecipata da enti pubblici, non ha natura di danno erariale. La giurisdizione sulla correlata azione di responsabilità spetta, pertanto, al giudice ordinario…

La vicenda oggetto di causa.
La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Puglia proponeva dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti un azione risarcitoria per danno erariale nei confronti dell’amministratore unico e del dirigente di una società ( d’ora in avanti F.S.E.) totalmente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che gestisce il trasporto pubblico locale su ferrovia ed anche mediante autolinee.
Nel merito, la Procura denunciava il danno arrecato al patrimonio della società per effetto dell’operazione , risalente al 2006, di acquisto di materiale rotabile usato e del ruolo in essa rivestito da una società polacca la quale ha dapprima acquistato le carrozze, che la F.S.E aveva comprato da due società tedesche, ha poi provveduto a farle sottoporre ad una ristrutturazione integrale (cd. revamping), a cura di una società croata e ne ha, infine, procurato il riacquisto, a prezzo ampiamente maggiorato, da parte della F.S.E., che le ha importate come merce di origine croata.
La decisione della Cassazione.
Le sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 11983/2017 depositata il 15.5.2017, hanno chiarito che l’articolata vicenda delle ferrovie locali, come quella del trasporto ferroviario in generale, si è svolta nel segno «univoco e costante» dell’apertura al mercato, della concorrenza, dell’indipendenza, dell’autonomia gestionale e amministrativo-contabile delle società che si occupano di tale servizio.
Già nell’incipit del provvedimento, la Suprema Corte afferma lapidariamente che la Corte dei conti non è il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici (Corte Cost. 5 dicembre 2010, n. 355), di modo che l’affermazione della relativa giurisdizione richiede l’interposizione del legislatore, che si traduce in norme che prevedono la giurisdizione contabile in fattispecie determinate.
La tendenza del legislatore è volta a riconoscere alle società in mano pubblica lo statuto delineato dal diritto societario, cui consegue l’assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria.
Dall’analisi normativa e giurisprudenziale discende che nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla mala gestio dei suoi organi sociali, generalmente, non integra il danno erariale, in quanto si risolve in un vulnus gravante in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci.
D’altro canto, vi sono delle ipotesi in cui l’azione di responsabilità per danno erariale si può configurare; ad esempio quando l’azione di responsabilità miri al risarcimento di un danno che – come nel caso del danno all’immagine – sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non come mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società, o nei confronti di chi, essendone incaricato, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d’indirizzare correttamente l’azione degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti da questi ultimi commessi.
Dopo aver ricostruito la disciplina applicabile al caso concreto – sia nazionale sia comunitaria – ed aver passato in rassegna i pregressi orientamenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno acclarato la natura civilistica delle società in questione, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando l’interessenza statale sulla gestione (la società è attualmente soggetta a commissariamento) e nella composizione del capitale (la società ha ricevuto ingenti contribuiti pubblici).
Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei Conti.
Cass_SSUU_Ord_2017_11983

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