CGUE: Le compagnie aeree sono tenute a versare una compensazione pecuniaria anche in caso di mancata comunicazione della cancellazione del volo da parte delle agenzie di viaggio (sentenza nella Causa C-302/2016)

CGUE: Le compagnie aeree sono tenute a versare una compensazione pecuniaria anche in caso di mancata comunicazione della cancellazione del volo da parte delle agenzie di viaggio (sentenza nella Causa C-302/2016)

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che un vettore aereo, qualora non sia in grado di dimostrare che un passeggero fosse informato della cancellazione del volo, è tenuto a versare allo stesso una compensazione pecuniaria anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un’agenzia di viaggi online…

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale, è stata chiamata a colmare una lacuna del Regolamento (CE) n. 261/2004[1] (di seguito anche solo il “Regolamento”). La questione sottoposta all’attenzione della Corte traeva origine da una controversia instaurata presso il Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali.
Il Sig. Krijgsman prenotava, tramite il sito “Gate1.com (di seguito anche solo il “Sito”), un volo di andata e ritorno per la data del 14 novembre 2014 operato dalla compagnia “SLM”,[2] la quale, in data 9 ottobre 2014, comunicava alla piattaforma la cancellazione del volo. Però solo il 4 novembre 2014 il passeggero riceveva un messaggio di posta elettronica dal Sito con il quale veniva reso edotto della cancellazione del volo dallo stesso acquistato.
In virtù del disposto di cui all’art. 5, par 1, lett. c) del Regolamento,[3] il Sig. Krijgsman chiedeva alla citata compagnia il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento visto che era stato informato della cancellazione del volo solo dieci giorni prima dell’orario di partenza previsto.
La SLM respingeva la richiesta eccependo che, in data 9 ottobre 2014, aveva informato il Sito in merito alla cancellazione del suddetto volo e che, pertanto, aveva adempiuto agli obblighi comunicativi imposti dal Regolamento. A fronte di tale diniego, il passeggero rivolgeva domanda di compensazione direttamente al Sito, il quale a sua volta declinava la richiesta sulla base del fatto che il suo mandato si limitava alla conclusione di contratti tra i passeggeri e i vettori aerei e che tale obbligo informativo spettava al vettore, al quale era stato debitamente trasmesso il dossier di prenotazione contente tutti i dati del passeggero.
A fronte del diniego alla compensazione opposto dal Sito, l’attore adiva il Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali chiedendo nuovamente alla SLM il pagamento della compensazione pecuniaria dovuta ai sensi delle citate disposizioni del Regolamento.
Sospesa la causa, il Tribunale chiedeva alla CGUE quali requisiti formali e sostanziali debba soddisfare l’obbligo di comunicazione imposto dall’art. 5, par. 1, del Regolamento nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito internet.
Nella decisione in commento la Corte chiarisce che l’art. 5, par. 1 del Regolamento prevede che, in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri hanno diritto ad ottenere una compensazione pecuniaria calcolata conformemente a quanto disposto dall’art 7 del Regolamento, salvo che gli stessi non siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. Sul punto, inoltre, richiama l’art. 5, par. 4 del Regolamento, il quale statuisce che l’onere della prova in merito alle modalità e al tempo della comunicazione della cancellazione del volo incombe sul vettore aereo.
Ai fini del decidere assume un’efficacia dirimente il disposto di cui all’art. 3, par. 5 del Regolamento, il quale dispone che “[…] Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero”. Il combinato disposto dell’articolo citato e dei Considerando 7 e 12 del Regolamento permette alla CGUE di affermare che il vettore aereo è “l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i quali, in particolare, l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 5, par. 1 lett. c), e all’art. 7”.
Pertanto l’onere della prova relativa all’omessa informazione circa la cancellazione del volo spetterà al vettore aereo, il quale sarà tenuto a provare di aver informato il passeggero in merito alla cancellazione, non valendo a tal fine la comunicazione operata dalla compagnia al soggetto con il quale il passeggero ha concluso il contratto di trasporto.
Chiarisce poi la Corte che tale affermazione non esclude l’applicabilità dell’art. 13 del Regolamento, il quale consente al vettore aereo di esercitare, nei confronti dell’operatore turistico, l’azione di regresso in relazione alle somme pagate al passeggero a titolo di compensazione pecuniaria.
La Corte quindi conclude affermando che il vettore aereo sarà tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista dalle citate disposizioni del Regolamento ed afferma il principio per cui “in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine”.
CGUE_Causa C-302_16
[1] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
[2] Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV.
[3] Art. 5 (Cancellazione del volo): “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati […] c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che: (i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; (ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure (iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

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