Legislazione: Il Senato approva l’emendamento sostitutivo della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Proposta di legge n. 2085)

Legislazione: Il Senato approva l’emendamento sostitutivo della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Proposta di legge n. 2085)

Il Senato, nella novella 3012-B, apporta importanti modifiche e integrazioni in materia di servizi resi dagli operatori di telefonia, dai fornitori di servizi di reti televisive e dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche…

L’Assemblea di Palazzo Madama, il 3 maggio 2017, ha approvato con 158 voti favorevoli, 110 contrari e un astenuto, l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2085, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Tra le novità si segnalano quelle contenute all’interno del Capo III (“Comunicazioni”) riguardanti il settore delle comunicazione elettroniche. La ratio sottesa alla novella legislativa è quella di promuovere la concorrenza all’interno del mercato e accrescere le tutele previste a favore dei consumatori.
1. Art. 18 – Eliminazione dei vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche.
Viene modificato l’art. 1 del c.d. “Decreto Bersani” (D.L. n. 7/2007 convertito con modificazione con L. n. 40/2007).
In materia di recesso del consumatore dai contratti stipulati con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet, il testo licenziato dal Senato prevede che le spese relative al recesso o connesse al passaggio dell’utenza a un altro operatore dovranno essere commisurate:

  1. al valore del contratto;
  2. ai costi reali sopportati dall’azienda ovvero
  3. ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.

I costi connessi all’esercizio del recesso o al cambio di operatore dovranno essere resi noti al consumatore nel momento in cui gli viene sottoposta l’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto. L’operatore dovrà inoltre comunicare l’ammontare dei costi che saranno sostenuti dai consumatori all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“AGCOM”), la quale dovrà essere resa edotta della composizione di ciascuna voce di costo e della rispettiva giustificazione economica.
La novella interviene anche in relazione alla durata dei contratti stipulati con il consumatore, i quali, nel caso in cui il contratto o l’offerta promozionale abbiano ad oggetto sia la fornitura di beni che di servizi, non potranno avere una durata superiore a 24 mesi. Nel caso in cui il consumatore intenda recedere anticipatamente dal contratto, i costi connessi all’esercizio del diritto di recesso dovranno essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua dello stesso, nonché dovranno essere comunicati al consumatore e dall’AGCOM.
Al fine di ridurre gli adempimenti e le possibili difficoltà connesse all’esercizio del diritto di recesso, viene consentito ai consumatori di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
 
Infine, per gli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche, è fatto divieto di attivare servizi in abbonamento, sia dello stesso operatore che di terzi, senza aver previamente acquisito il consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente. La novella interviene così a favore della parte c.d. “debole” del rapporto, rafforzandone la posizione nell’ambito di servizi non richiesti.
2. Inasprimento delle sanzioni irrogabili dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza
La novella prevede il raddoppio, da €580.000 a €1.160.000, delle sanzioni irrogabili dalle Autorità preposte alla vigilanza delle norme poste a tutela degli utenti e delle comunicazioni contenute nel “Codice delle comunicazioni elettroniche” (D.lgs. n. 259/2003).
3. Modifiche al D.lgs. n. 196/2003
All’interno della proposta di Legge si rinvengono alcune importante disposizioni in materia di comunicazioni indesiderate contenute nell’art. 130 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), il quale dispone che “[…] per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente”.
La novella interviene nell’ambito dei contatti con abbonati o utenti ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Nell’ambito dei menzionati contatti telefonici coloro che effettuano le chiamate vocali (ad esempio gli operatori di call center) dovranno fornire, all’esordio della comunicazione, i seguenti dati:

  1. gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale avviene il contatto;
  2. l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

Al fine di evitare telefonate non gradite o non richieste, la modifica prevede che la prosecuzione della chiamata è consentita solo se il destinatario “presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione”.
4. Art. 19 – Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione
La proposta prevede inoltre l’istituzione del “Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione”. Tale Registro dovrà essere tenuto dalla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’AGCOM, la quale è competente in materia di vigilanza e gestione delle reti di comunicazione. La norma chiarisce che l’individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro avverrà con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
5. Art. 21 – Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità
La novella interviene anche nell’ambito delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e delle procedure per l’integrazione di SIM card aggiuntive. Vengono previste e implementate le misure di riconoscimento indiretto dell’utente, il quale potrà essere identificato anche in via telematica mediante il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (o “SPID”, art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.lgs. n. 82/2005), tenuto a cura dell’AGID.
6. Art. 22 – Misure a favore dei pagamenti digitali
L’intervento è volto a dare un nuovo impulso all’utilizzo dei sistemi di pagamento digitali anche mediante credito telefonico, i quali sono attualmente contemplati solo per l’acquisto di biglietti di trasporto ai sensi dell’art. 3, co. VIII, D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012). La novella legislativa estende la possibilità di utilizzare tali pagamenti “per l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento”. Viene inoltre previsto che l’utente, al fine di evitare situazioni di insolvenza, sarà messo nelle condizioni di sapere se il proprio credito telefonico sia capiente e quanto residua all’esito della transazione.
I micro-pagamenti mediante credito telefonico vengono ammessi anche per le erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché a favore delle associazioni e fondazioni che operano nei settori menzionati nell’art. 10 della L. n. 460/1997. Tali elargizioni non saranno soggette a IVA e non saranno né deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
Le modalità, i requisiti di accesso e di fruizione del servizio saranno definiti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, con decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministero del lavoro, AGCOM e Banca d’Italia.
7. Art. 23 – Aggiornamento del registro delle opposizioni
Il Registro delle opposizioni di cui al D.P.R. n. 178/2010 dovrà essere aggiornato, nel termine massimo di 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge, al fine di dare attuazione al disposto di cui all’art. 130, co. III-bis del Codice Privacy, il quale prevede la possibilità per gli interessati di manifestare, mediante l’iscrizione nel Registro delle opposizioni, la volontà di opporsi sia alla ricezione di telefonate sulla propria utenza telefonica sia all’invio per posta di materiale pubblicitario, commerciale, di vendita o finalizzato ad effettuare ricerche di mercato.
8. Artt. 24 e 38 – Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche
Nell’ambito dell’addebito al consumatore dei servizi di assistenza telefonica mediante numerazioni non geografiche (numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante) viene disposto che “la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell’operatore”.
Sempre nell’ambito della tariffazione delle chiamate di assistenza telefonica, è opportuno menzionare l’art. 38, Capo VII (intitolata “Servizi Bancari”) della proposta. La novellata disposizione stabilisce che gli istituti bancari, le imprese di assicurazioni e le società di carte di credito devono assicurare che l’accesso ai servizi di assistenza clienti mediante rete mobile debbano avvenire a “costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana”. Tale disposizione sembra essere diretto corollario della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui “Diritti dei Consumatori” e sarebbe in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella Causa C-568/15.
Proposta di Legge_3012B
 

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