D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 recante “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 recante “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

Il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, attuativo della delega per l’adozione di disposizioni di modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha introdotto quattro nuovi articoli (da 32-bis a 32-quinquies) alla legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato…

Il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, attuativo della delega per l’adozione di disposizioni di modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha introdotto quattro nuovi articoli (da 32-bis a 32-quinquies) alla legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l.31 maggio 1995, n. 218) ed ha, altresì, modificato l’art. 45.
L’art. 32-bis, prima disposizione di attuazione introdotta nella legge 218/95, riguarda il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Nello specifico, la novella prevede che tale matrimonio è produttivo dei medesimi effetti attribuiti dalla legge italiana all’unione civile.
La norma, scientemente (v. Relazione Illustrativa al d.lgs. cit.) non interviene sul matrimonio contratto all’estero fra stranieri dello stesso sesso o fra uno straniero ed un cittadino italiano dello stesso sesso.
Tale scelta legislativa appare coerente, quantomeno in caso di coniugi entrambi stranieri, con l’art. 27, l. 31 maggio 1995, n. 218, norma di diritto internazionale privato che disciplina le condizioni per contrarre matrimonio mediante rinvio alla legge nazionale di ciascun nubendo.
La lettura dell’art. 32-bis induce ad ipotizzare che il matrimonio fra uno straniero e un cittadino italiano dello stesso sesso celebrato all’estero possa valere come matrimonio [1] . La novella, in effetti, limita la c.d. “conversione” del matrimonio in unione civile solo nel caso in cui quest’ultimo sia stato contratto all’estero da cittadini entrambi italiani [2].
Il successivo art. 32-ter, concernente le unioni civili tra maggiorenni, cittadini italiani o stranieri, costituite sia in Italia sia all’estero ¬ fermo restando quanto stabilito dall’art. 32-quinquies in merito agli effetti giuridici delle unioni costituite all’estero tra cittadini italiani residenti in Italia ¬ individua i criteri di collegamento applicabili alle unioni civili in materia di capacità e condizioni per costituire l’unione, requisiti di validità formale, effetti giuridici e obbligazioni alimentari.
Il comma 1 dell’art. 32-ter stabilisce che sia la capacità sia le altre condizioni per la costituzione delle unioni civili sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell’unione stessa. Nel caso in cui la legge nazionale di una delle parti non dovesse ammettere l’unione tra persone dello stesso sesso, la legge applicabile è quella italiana.
Si segnala che l’articolo ult. cit. va letto ed interpretato in rapporto al novero delle cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso previsto dall’art. 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Il comma 2 dell’art. 32-ter statuisce che ai fini del nulla osta ex art. 116 c.c. ¬ il quale impone allo straniero che voglia contrarre matrimonio nello Stato il dovere di presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che “giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio” ¬ non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.
Nel caso in cui il mancato riconoscimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto da parte della legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, determini una preclusione alla produzione del nulla osta, quest’ultimo è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta, altresì, salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
L’art. 32-ter, comma 3, prevede in materia di forma dell’unione civile che essa è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione [3].
Il comma 4 dell’art. 32-ter disciplina i rapporti personali e patrimoniali stabilendo che la loro regolamentazione è demandata alla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita ma è fatta salva la possibilità, su richiesta di una delle parti, che il giudice possa disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata.
Alternativamente, le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
In merito alle obbligazioni alimentari, il comma 5 dell’art. 32-ter rinvia all’art. 45 riformato.
L’art. 32-quater prevede la sussistenza della giurisdizione italiana in materia di scioglimento, nullità o annullamento dell’unione civile, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della legge 218, anche qualora una delle parti sia cittadina italiana o l’unione sia stata costituita in Italia.
Nel disciplinare lo scioglimento dell’unione civile, il Legislatore ha statuito l’applicabilità della legge sul divorzio alla fattispecie, in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
L’art. 32-quinques prevede che l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
A differenza dell’art. 32-bis, che permette di “convertire” il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani in unione civile, nell’ipotesi prevista dall’art. 32-quinquies il criterio di prevalenza è quello della residenza; d’altronde se entrambi i cittadini italiani fossero residenti all’estero, l’applicazione della legge italiana all’unione costituita all’estero sarebbe priva di ratio.
Come anzidetto, l’art. 32-ter, comma 5, prevede l’applicazione del riformato art. 45 della legge 218/95 in materia di obbligazioni alimentari. In particolare, il nuovo testo dispone che le obbligazioni alimentari “nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.

NOTE:
[1] A comprova di ciò v. art. 63, comma 2, lett. c-bis), d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 in materia trascrizione degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero.
[2] V. Cons. Naz. Notariato: MODIFICA E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO IN MATERIA DI UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO (d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 e d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7).
[3] In ossequio con quanto previsto dall’art. 28 della legge 218/95 in materia di forma del matrimonio.
pdfD.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7

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