Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – delibera 12 del 26 luglio 2016

Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – delibera 12 del 26 luglio 2016

Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – delibera 12 del 26 luglio 2016
Questione di massima riguardante la deroga all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionale…

Il comma 510 dell’art. 1 della legge de 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) dispone che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”.
La Corte dei Conti, dopo aver affermato che l’autorizzazione prevista al comma 510 configura una ipotesi di controllo sulla gestione e/o di regolarità finanziario-contabile, chiarisce che gli atti di autorizzazione devono essere inviati alle (i) Sezioni regionali di controllo, laddove trattasi di amministrazioni periferiche dello Stato e enti aventi sede nelle regioni, (ii) alla Sezione centrale di controllo sulla gestione per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e (iii) alla Sezione di controllo sugli enti con riferimento agli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259.
corte-conti-delibera_12_2016

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