Trasmesso alle Camere, per i relativi pareri, lo schema di decreto legislativo contenente modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD, d.lgs. 82/2005).

Trasmesso alle Camere, per i relativi pareri, lo schema di decreto legislativo contenente modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD, d.lgs. 82/2005).

Lo schema di decreto legislativo è attuazione della legge 124/2015, contenente deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche…


L’articolo 1 della legge delega, con la significativa rubrica “Carta della cittadinanza digitale”, pone due finalità principali all’azione del Governo per la riforma del CAD: la realizzazione del diritto d’accesso dei cittadini a dati, documenti e servizi di loro interesse in formato digitale e la semplificazione dell’accesso ai servizi con la riduzione della necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

Sotto il profilo della digitalizzazione dei servizi ai cittadini importanti principi e obiettivi nel percorso di digitalizzazione sono:

  • la definizione dei livelli minimi delle prestazioni in materia di servizi on-line;
  • l’applicazione del principio “digital first”;
  • lo sviluppo degli strumenti per favorire l’accesso a dati e informazioni in digitale, da coordinarsi con le strategie governative per la digitalizzazione del Paese, ovvero la “strategia per la banda ultra larga” e la “strategia per la crescita digitale”;
  • l’alfabetizzazione digitale, la partecipazione telematica ai processi decisionali pubblici e lo sviluppo sei sistemi di pagamento elettronico (già le PA sono tenute a effettuare il loro pagamenti superiori a 1000 eu con mezzi elettronici);
  • la ridefinizione del SPC per semplificare la cooperazione tra le PA e favorire l’accesso al sistema da parte di privati;
  • l’armonizzazione e lo sviluppo dei sistemi di identificazione e autenticazione in rete (SPID – sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale), l’obbiettivo sarebbe quello di coinvolgere il maggior numero possibile di amministrazioni nell’adesione allo SPID, così che il cittadino abbia un solo PIN da gestire e possa autenticarsi con esso presso tutti gli erogatori di servizi on-line pubblici o privati, italiani o europei;
  • l’adeguamento alle norme europee sull’identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (Regolamento UE 910/2014, che si applica dal 1 luglio 2016, volto a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche e fornire una base comune per le interazioni elettroniche tra cittadini, imprese autorità, per migliorare l’efficacia dei servizi elettronici);
  • il rafforzamento dei mezzi di pagamento elettronico al fine di renderli i mezzi principali di pagamento nei confronti delle PA ed esercenti servizi pubblici;
  • la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche e la semplificazione del CAD affinché vi rimangano solo le regole di carattere generale.

 

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo si evidenziano qui di seguito le principali novità, raggruppate tematicamente.

Diritti di cittadinanza digitale:

  • rafforzamento e ampliamento del diritto all’uso delle tecnologie, prevedendo che chiunque abbia diritto di usare gli strumenti digitali ai fini della partecipazione ai procedimenti amministrativi;
  • riordino della disciplina del domicilio digitale delle persone fisiche, che, ove prescelto, diventa mezzo esclusivo di comunicazione con le PA;
  • controllo sul rispetto degli standard di qualità dei servizi digitali: in caso di erogazione dei servizi online con standard inferiori a quelli previsti dalla legge è prevista la possibilità di esercitare una class-action (ai sensi del d.lgs. 198/2009);
  • obbligo per le PA di fornire servizi di connettività ad internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici;
  • sviluppo della partecipazione democratica elettronica tramite forme di consultazioni preventive in forma digitale;
  • riordino e integrazione delle funzioni dell’AGID, che si articolano in regolazione (p.e. programmazione dell’uso delle tecnologie da parte delle PA, regole per il controllo del rispetto del CAD), vigilanza (p.e. monitoraggio sulle attività delle PA in relazione al piano triennale, vigilanza sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche) e consultazione (p.e. pareri tecnici sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni per l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi);
  • istituzione del difensore civico digitale, nella persona del responsabile dell’ufficio dirigenziale unico (per ciascuna amministrazione) per la digitalizzazione. I cittadini potranno segnalare al difensore civico digitale le inadempienze e i reclami relativi alle violazioni del CAD.
  • implementazione dello SPID e previsione della possibilità per un soggetto identificato mediante SPID, di porre in essere un atto giuridico, nell’ambito di un sistema informatico rispondente ai requisiti fissati nelle regole tecniche e attraverso processi idonei a garantire in maniera inequivoca l’acquisizione della volontà del soggetto;
  • istituzione del punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, tramite il quale cittadini e imprese potranno interagire con le PPAA e le società a controllo pubblico inserite nell’elenco ISTAT, tali soggetti dovranno garantire l’accessibilità ai propri servizi in rete tramite tale punto unico di accesso;
  • le istanze e le dichiarazioni presentate in via telematica alle PPAA sono valide se il soggetto sia identificato tramite SPID o siano sottoscritte e presentate con copia di valido documento di identità;

 

Documenti informatici, firme e copie di documenti:

  • riforma della disciplina del documento elettronico informatico:
    • il documento sottoscritto con qualunque tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e fa piena prova fino a querela di falso per la provenienza delle dichiarazioni, se colui contro il quale è prodotta la scrittura riconosce la sottoscrizione;
    • le scritture private ex art. 1350 c.c., numeri da 1 a 12, redatte su documento informatico, sono sottoscritte a pena di nullità con firma elettronica qualificata o digitale;
    • le scritture private ex art. 1350, n. 13, redatti su documento informatico o formati tramite procedimenti informatici, sono sottoscritte a pena di nullità con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
    • le definizioni di firma elettronica avanzata o qualificata vengono eliminate dal corpus definitorio del codice;
    • i duplicati e le copie dei documenti informatici non possono essere disconosciuti se sono stati prodotti mediante processi che assicurano la corrispondenza all’originale;
  • modifica della disciplina della copia informatica di documenti analogici:
    • il disconoscimento della copia per immagine su supporto informatico non è effettuabile allorquando la copia sia stata prodotta con strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici al documento analogico da cui è tratta;
    • abrogazione degli obblighi di conservazione dell’originale analogico o, in caso di conservazione sostitutiva, dell’obbligo di autenticazione della copia da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzata;
  • introduzione della possibilità di apporre un contrassegno a stampa sulla copia analogica del documento informatico, contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;
  • obbligo, in capo alle PPAA, di produzione in via informatica dei documenti e abrogazione del rinvio a successivo regolamento per i documenti che possono essere redatti in originale cartaceo;
  • introduzione della possibilità, per comunicazioni che necessitino di ricevuta di invio e di ritorno, di utilizzare, oltre alla PEC, altre soluzioni tecnologiche da individuarsi tramite apposite regole tecniche;
  • eliminazione dell’obbligo di conservazione, in capo a cittadini e imprese, di documenti informatici quando questi siano conservati per legge da PPAA; altresì cittadini e imprese possono accedere in ogni momento ai documenti conservati per legge da una PA (ma manca un coordinamento con le modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza nella PA);
  • disciplina del sistema di gestione dei documenti informatici detenuti dalle PPAA;

 

Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori PEC, gestori di identità digitale e conservatori:

  • modifica del regime di responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori PEC, dei gestori di identità digitale e dei conservatori: tali soggetti sono obbligati a risarcire il danno cagionato ad altri nello svolgimento della propria attività, se non provano di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
  • possibilità per l’AGID di irrogare sanzioni amministrative ai soggetti che abbiano violato il Regolamento eIDAS, previa diffida a tali soggetti, prima di irrogare la sanzione, di conformarsi agli obblighi contenuti in tale Regolamento;

 

Dati in possesso delle PPAA:

  • obbligo di pubblicazione, sul sito ufficiale dell’autorità emanante, dei dati identificativi delle questioni pendenti dinnanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e pubblicazione, sempre sul sito, di decisioni e sentenze (nel rispetto della protezione dei dati personali);

 

Regole tecniche
Semplificazione del procedimento di adozione di tali regole, adottate con decreto del Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione su proposta dell’AGID, di concerto con il Ministro della Giustizia e i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante della privacy.

Sistema pubblico di connettività

  • viene prevista la possibilità di aprire il SPC anche a gestori di servizi pubblici e privati;
  • i costi relativi alle infrastrutture nazionali del SPC sono a carico dei fornitori, per i servizi direttamente utilizzati da loro e proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura.

 

CAD scheda lettura – servizio studi Senato

CAD Schema di decreto legislativo

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