L’ANAC aggiorna il Piano Nazionale Anticorruzione

L’ANAC aggiorna il Piano Nazionale Anticorruzione

ANAC, determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72…

L’intervento si è reso necessario per via delle novità normative successive all’approvazione del Piano del 2013, in particolare il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha trasferito all’ANAC tutte le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza prima appartenenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la correlata l’assunzione da parte dell’ANAC delle funzioni già spettanti a quella.
L’aggiornamento si compone di una parte generale e una speciale. Nella prima l’Autorità individua le carenze e le criticità dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC), adottati dalle singole amministrazioni, enti pubblici non economici, enti pubblici economici e, per i profili che le riguardano, le società ed enti di diritto privato in controllo o partecipazione pubblica. La parte speciale, invece, è dedicata ad approfondimenti su due particolari settori, esposti a maggiori rischi di malamministrazione, ovvero il settore dei contratti pubblici e quello della sanità, indicando, in relazione a questi, gli specifici rischi di eventi corruttivi e connessi trattamenti e misure da inserire nei PTPC.
Con questa determinazione l’ANAC mira soprattutto a indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti nell’adozione dei nuovi PTPC, nelle more dell’adozione del nuovo PNA, che dovrà essere approvato, con valenza per gli anni 2016-2018, secondo la disciplina da adottarsi, con decreto legislativo delegato, sulla base dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Si espongono brevemente, qui di seguito, le principali carenze evidenziate a seguito dell’analisi condotta sui PTPC, adottati dalle amministrazioni e gli enti, nonché le più rilevanti indicazioni fornite dall’Autorità nella parte generale:

  • Le carenze in termini di responsabilità e collaborazione dei soggetti coinvolti nell’adozione e attuazione dei PTPC (organi direttivi, responsabili degli uffici, titolari di funzioni amministrative, dipendenti). L’Autorità suggerisce di prevedere una maggiore condivisione delle responsabilità tra organi di indirizzo e Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC). Altresì nella definizione del piano l’Autorità invita ad una maggiore collaborazione da parte di tutte le articolazioni delle amministrazioni. Sarebbe altresì opportuno, a parere dell’ANAC, provvedere a una specifica formazione del personale, a tutti i livelli, per garantire una maggiore condivisione degli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
  • La necessità di rafforzare il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC). A tal fine le amministrazioni devono curare le garanzie di indipendenza dell’organo fin dal momento della nomina e attribuirgli effettivi poteri di controllo e interlocuzione, con corrispettivi obblighi di informazione da parte di dipendenti e uffici, non solo al momento della verifica dell’attuazione del piano, ma anche al momento della sua formazione.
  • La necessità di predisporre i PTPC con maggiore accuratezza e approfondimento, senza che siano riguardati come meri adempimenti burocratici, ma piuttosto come utili strumenti di prevenzione della corruzione e sistemi per realizzare una maggiore efficienza dell’attività amministrativa. Per questa ragione sarebbe opportuno integrarli e collegarli ai vari meccanismi di valutazione della performance e infatti l’Autorità esorta le amministrazioni a individuare nei PTPC gli obiettivi di prevenzione della corruzione da raggiungere, che siano adeguati all’organizzazione, alle funzioni e alle risorse delle singole amministrazioni e rendendoli rilevanti anche ai fini della valutazione e della responsabilità dirigenziale e disciplinare.
  • L’inadeguatezza del processo di gestione del rischio di corruzione. L’Autorità a tal proposito indica alcuni miglioramenti da apportare a tale processo, in tutte le sue articolazioni: analisi del contesto (esterno e interno), valutazione del rischio, trattamento del rischio e monitoraggio dei PTPC.
    • In particolare l’Autorità ha sollecitato una maggiore attenzione all’esame del contesto esterno (condizioni sociali, culturali, economiche e criminologiche dello specifico territorio in cui le amministrazioni sono chiamate ad operare). Quanto all’analisi del contesto interno (si fa riferimento alle specificità dell’organizzazione e della gestione operativa) l’analisi deve essere mirata rispetto alla complessità delle amministrazioni, al sistema delle responsabilità, alle risorse disponibili, alla formazione del personale, alle funzioni e agli obiettivi delle amministrazioni, alla gestione dei flussi di informazione e ai processi decisionali. Quanto alla mappatura dei processi essa si è spesso rivelata incompleta e superficiale, nonostante essa sia di cruciale importanza per individuare non solo tutte le attività svolte dalle amministrazioni, ma soprattutto per capire quali siano i punti più vulnerabili di questi processi e dunque predisporre adeguate misure preventive. La mappatura dei processi e l’analisi del rischio devono essere onnicomprensive e non limitarsi allo stretto indispensabile prescritto dalla legge
    • Quanto alla valutazione del rischio, che è la seconda fase del processo di gestione del rischio, a sua volta comprende diversi momenti: il primo consiste nell’individuazione del rischio, volta a definire tutti i possibili rischi, anche quelli più remoti, che si potrebbero presentare nei diversi processi di spettanza delle amministrazioni. In secondo battuta c’è l’analisi del rischio, la quale mira a comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e valutare quali siano quelli più gravi e quelli più probabili, nonché quali siano i processi più esposti. Infine, la ponderazione del rischio, con ciò intendendo la definizione delle priorità di trattamento dei rischi, all’esito di un’analisi relazionale tra i diversi eventi rischiosi e la loro gravità (sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente); in tale momento si può anche operare una selezione dei rischi che necessitano di trattamenti nuovi o rielaborati o più impegnativi e quelli che invece, per la loro improbabilità o per la loro lievità, si possono affrontare con misure gravose, purché si faccia sempre applicazione del canone di prudenza, senza mai sottovalutare i profili di rischio. Anche al processo di valutazione del rischio i PTPC dovrebbero dedicare maggiore cura, essendo essa il presupposto necessario per il passaggio alla definizione delle misure di prevenzione.
    • Infine c’è il trattamento del rischio di eventi corruttivi. In questa fase si predispongono le misure di prevenzione e la scelta deve essere operata tenendo presente i canoni dell’efficacia della misura, ovvero la capacità di neutralizzare le cause di rischio ed evitare l’insorgere delle stesse; della sostenibilità economica e organizzativa delle misure, per evitare che esse si risolvano in astratte e irrealistiche enunciazioni; della capacità di rispecchiare le caratteristiche specifiche dell’organizzazione.

Testo integrale della determinazione ANAC, 28 ottobre 2015, n. 12

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