La CGUE considera le operazioni di cambio di Bitcoin contro valuta tradizionale prestazioni di servizi a titolo oneroso esenti da IVA.

La CGUE considera le operazioni di cambio di Bitcoin contro valuta tradizionale prestazioni di servizi a titolo oneroso esenti da IVA.

Nella causa C-264/14 la CGUE ha esaminato l’assoggettamento a IVA delle operazioni di cambio di valuta tradizionale contro Bitcoin e viceversa…

La questione pregiudiziale è stata sollevata dallo Högsta förvaltningsdomstol, la Corte amministrativa suprema svedese, in una vicenda che vede coinvolta l’amministrazione finanziaria svedese in contrapposizione al sig. H., relativamente a un parere espresso dalla commissione tributaria svedese. Tale parere, emesso su richiesta del sig. H., prima che questi cominciasse la propria attività, considerava esonerate da IVA le operazioni di cambio di valuta tradizionale (corone svedesi) contro Bitcoin, in quanto comprese nell’esenzione di cui all’art 135 lett. e) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, pur essendo prestazioni a titolo oneroso.

La Corte si è vista sottoporre una questione pregiudiziale così configurata:
«1) Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni indicate come cambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore della prestazione integra all’atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscono prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte sono esenti da imposizione».

Nel compiere la prima di queste due valutazioni, la Corte si chiede se al cambio di Bitcoin con valuta svedese e viceversa possa o meno applicarsi la giurisprudenza enucleata nella causa First National Bank of Chicago. In tale causa la Corte ha distinto tra il trasferimento di divise e il servizio di cambio di mezzi di pagamento. Il trasferimento non è un fatto rilevante a fini IVA, mentre rientra nella definizione di cui all’art. 2 par. 1 lett. c) della direttiva 2006/112/CE il servizio di cambio di valuta, in cui tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto vi sia una differenza, che costituisce la remunerazione del servizio. Così, “dal momento che il sig. H. intende procedere all’acquisto e alla vendita di Bitcoin contro corone svedesi ad un prezzo più alto rispetto al tasso di cambio reperibile su una determinata piattaforma di cambio, la sua attività include la prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso”.

Una volta appurato che si tratta di prestazione a titolo oneroso, la Corte passa all’esame della seconda questione sollevata: se e in quale fattispecie di esenzione rientra l’attività che il sig. H intende esercitare.
Sicuramente non rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 135 lett. f), operazioni su azioni, quote in società, obbligazioni o altri titoli. Sarebbe infatti, a parere della Corte, forzato far rientrare i Bitcoin nella dizione altri titoli, in quanto nella citata lett. f) la Corte fa rientrare solo: “diritti di proprietà su persone giuridiche, crediti di denaro nei confronti di un debitore determinato, nonché diritti che presentino un nesso con detti diritti”.

La Corte ritiene più coerente far rientrare l’attività di cambio di moneta virtuale, nella fattispecie di esenzione di cui al medesimo art. 135 lett. e) : “operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”.
Innanzitutto la Corte delimita l’ambito di applicazione di tale disposizione, affermando che “l’esenzione può applicarsi quando, come nel presente caso, un mezzo di pagamento è cambiato in un altro e viene richiesto un corrispettivo per detta operazione”, ma non in tutti i casi in cui il trasferimento o il fornimento di mezzi di pagamento sia la controprestazione di una di una cessione di beni o prestazione di servizi, altrimenti sarebbero esenti da IVA tutte le operazioni economiche ad eccezione delle permute. Invece, quando un mezzo di pagamento viene fornito in cambio di un altro, ci si trova pienamente nella fattispecie di cui alla lettera e) sopracitata.
A questo punto però la Corte si pone l’interrogativo se l’esenzione operi esclusivamente con riferimento solo a cambi tra valute che siano entrambe “mezzi legali di pagamento”. Infatti, diverse traduzioni della direttiva danno luogo a differenti interpretazioni, risultando da alcune e non da altre che l’esenzione prevista dalla lettera e) sia applicabile alle sole operazioni di cambio di valute entrambe aventi corso legale in un qualche Stato.
Il dubbio sorge proprio a causa della natura particolare della moneta Bitcoin, che non ha corso legale in alcuno Stato ed è completamente virtuale: i Bitcoin “sono memorizzati come dati sul computer di un utente o di un terzo fornitore del servizio e trasferiti solo elettronicamente. Essi non sono emessi da un emittente noto, ma creati su Internet attraverso un algoritmo elaborato da una persona finora sconosciuta. I Bitcoin non sono riconosciuti come un mezzo di pagamento dalla legislazione di nessuno Stato”.
Se, come chiarito dalla Corte, la finalità della disposizione di cui all’art. 135, lett. e), è quella di rendere più fluide le operazioni di pagamento e non svantaggiare i pagamenti transfrontalieri, consentendo la convertibilità di tutte le valute con la minore imposizione possibile, allora diviene più semplice ricomprendere le operazioni di cambio relative a Bitcoin in tale fattispecie.
Poiché la direttiva va interpretata alla luce della normativa primaria dell’UE e quindi anche della Carta di Nizza, il cui art. 20 impone la parità di trattamento in situazioni eguali, bisogna individuare le caratteristiche che rendono i Bitcoin eguali agli altri mezzi di pagamento ed esigono pertanto un trattamento simile a questi, nel rispetto delle finalità riconosciute alla norma esimente. O meglio, in virtù del principio di parità di trattamento e di neutralità fiscale, la Corte afferma che il cambio di Bitcoin, per poter essere disciplinato diversamente dalle altre operazioni di cambio con valute tradizionali, deve presentare differenze tali da giustificare la differenza di trattamento e l’assoggettamento a IVA delle operazioni su Bitcoin.
Al contrario, la Corte giunge ad affermare che le valute tradizionali e i Bitcoin assolvono la stessa funzione, essendo entrambi mezzi di pagamento senza alcun possibile uso differente. D’altra parte, sull’applicazione della normativa IVA, non incidono né l’instabilità dei Bitcoin né la loro inaffidabilità né il loro possibile uso fraudolento: queste sono caratteristiche che rilevano a fini di vigilanza dei mercati finanziari, ma non a fini fiscali. Infine, in ogni caso, anche se non hanno corso legale in alcuno Stato, i Bitcoin sono usati come mezzi di pagamento e sono accettati come tali per le transazioni virtuali.

Per tutti questi motivi, un’attività consistente nel cambio di valuta tradizionale contro Bitcoin e viceversa, può essere ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 135, lett. e), della direttiva IVA, che esonera da tale imposta le operazioni relative a mezzi di pagamento, pur essendo i Bitcoin semplici mezzi di pagamento e non mezzi di pagamento aventi corso legale in qualche Stato.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea dunque risolve così la questione pregiudiziale sollevata:
1) Il cambio di un semplice mezzo di pagamento in uno avente corso legale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore integra all’atto della determinazione dei tassi di cambio, costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.
2) Siffatte operazioni sono esenti da imposizione ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA.

Testo integrale della sentenza:

c-264:14 it

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