Modifica alle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.”

Modifica alle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.”

Il 15 luglio 2015 è stato adottato dalla Banca d’Italia un provvedimento modificativo di alcuni profili della disciplina sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” di cui al provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modificazioni.
Gli intermediari dovranno adeguarsi alle modifiche apportate con tale provvedimento entro il 1° ottobre 2015.

Principali novità:

  • Sezione I Disposizioni generali.
    Viene aggiornato l’elenco delle fonti normative che regolano la materia, elenco già contenuto nel precedente provvedimento del 2009. In particolare la lista viene integrata con i seguenti atti e disposizioni:

    • Articolo 128-decies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d’ora in avanti, per brevità TUB), il quale dichiara applicabili agli agenti in attività finanziaria, agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica (Imel) o istituti di pagamento comunitari e ai mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d’Italia la facoltà di stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;Articolo 144, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’inosservanza di norme contenute nel titolo VI del TUB;
    • Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’articolo 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti);
    • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato.

    Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del provvedimento:

    • L’ambito di applicazione soggettivo delle sezioni da I a V (disposizioni generali; pubblicità; contratti; comunicazioni alla clientela; tecniche di comunicazione a distanza;) e X (controlli) viene precisato, ricomprendendo esplicitamente le banche italiane, quelle comunitarie e quelle extracomunitarie;
    • Viene introdotta una sezione VII bis che si applica a tutti i soggetti abilitati a erogare finanziamenti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, del salario o della pensione, ai sensi degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 180/1950;
    • Viene eliminato il riferimento all’elenco speciale di cui all’articolo 107 TUB modificato dalla riforma del 2010, correlativamente vengono aggiornate le disposizioni in cui era richiamato tale articolo e in più parti del provvedimento viene prevista una disciplina transitoria separata per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di tale articolo e per gli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 TUB.
  • Sezione II Pubblicità e informazione precontrattuale.
    • Vengono disciplinate le “Guide pratiche” da mettere a disposizione della clientela. Tali Guide devono essere stampate in conformità ai relativi modelli pubblicati sul sito della Banca d’Italia e sul sito dell’Arbitro bancario finanziario, per la guida che riguarda tale istituto. Le guide riguarderanno altresì il credito ai consumatori. Le Guide sostituiscono i documenti denominati “Principali diritti del cliente”;
    • Viene aggiornata la disciplina dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), separando l’ISC, relativo ai conti correnti, dal TAEG, relativo ai finanziamenti, distinguendo per i due indicatori i contratti e i relativi documenti in cui devono essere indicati;
    • Viene modificata la disciplina del “Conto di base”, precedentemente denominato “Conto corrente semplice”: ora infatti le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. sono tenuti a (e non semplicemente “possono”) offrire ai consumatori un “Conto di base”, il cui contenuto tipico è determinato dal relativo paragrafo del provvedimento, in applicazione dell’articolo 117, comma 8, del T.U.; inoltre la convenzione che determina i servizi inclusi in tale tipologia di conto viene stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana, Poste italiane S.p.A. e l’Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica, senza più la partecipazione della maggioranza delle Associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);
      La convenzione individua inoltre le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il “Conto di base” è offerto senza spese;
      L’ISC del “Conto di base” è calcolato tenendo conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni incluse.
  • Sezione III Contratti.
    In relazione alla stipula del contratto si segnalano le seguenti novità:
    • Introduzione di un paragrafo sul diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato, in recepimento dell’articolo 120-bis del TUB, introdotto nel 2010, con la specificazione che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) può individuare i casi in cui può essere previsto un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del recesso.
  • Sezione IV Comunicazioni alla clientela.
    Vengono modificate alcune parti relative alle comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a fornire nello svolgimento dei rapporti con i clienti, in particolare:
    • Specificazione della disciplina relativa alle comunicazioni riguardanti la cessione dei rapporti giuridici cui si applica l’articolo 58 TUB (cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco);
    • Possibilità di omettere l’invio delle comunicazioni periodiche in determinate ipotesi, quando le condizioni economiche non sono variate rispetto alla comunicazione precedente;
    • Modifiche della disciplina delle comunicazioni periodiche inviate in formato telematico e delle spese per tali comunicazioni da potersi addebitare ai clienti. Con la specificazione che quando le comunicazioni saranno trasmesse telematicamente esse dovranno essere gratuite per il cliente, mentre nel caso di trasmissione non telematica le spese addebitate dovranno essere proporzionate e adeguate ai costi sopportati dall’intermediario (e non più necessariamente inferiori o uguali alle spese per il loro invio);
    • Nei contratti di credito conclusi con i consumatori non sarà più il documento di sintesi a riportare l’ISC pubblicizzato nel foglio informativo, bensì l’estratto conto.
  • Sezione V Tecniche di comunicazione a distanza.
    Per ciò che concerne questa sezione è mutato, come in via generale per tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari cui si applica il provvedimento in analisi, il documento contenente l’indicazione dei principali diritti dei clienti: si tratterà infatti non più del documento denominato “Principali diritti del cliente”, bensì delle c.d. “Guide pratiche”.
  • Sezione VI Servizi di pagamento.
    • Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie che gli intermediari devono mettere a disposizione dei clienti, viene ricompresa in tale nozione qualsiasi informazione che tali soggetti sono tenuti a fornire ai sensi della sezione sui servizi di pagamento, anche in assenza di specifica richiesta del cliente; sono ricomprese esplicitamente la copia del contratto e del documento di sintesi;
    • Viene espressamente prevista l’estensione alle carte di credito dell’ambito di applicazione della disciplina sulla modifica delle condizioni del contratto regolata dall’articolo 126-sexies TUB.
  • Sezione VII Credito ai consumatori
    • Lievi modifiche sono state apportate alla parte relativa alla pubblicità e alle informazioni precontrattuali, con la specificazione, relativa al TAEG, per cui, nel caso in cui il finanziatore utilizzi informazioni ricavate per stima, deve tenere informato il consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso. Inoltre è previsto che costi relativi a servizi accessori connessi possano essere esclusi dal TAEG nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli, purché la loro esistenza sia indicata separatamente;
    • Relativamente alla stipula dei contratti viene introdotta la previsione per cui nel caso di conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo stesso strumento informatico, purché su supporto durevole, nel qual caso deve esserne acquisita attestazione esplicita del cliente, separatamente dalla sottoscrizione, anche in via informatica o telematica;
    • Per quanto riguarda le comunicazioni in corso di rapporto, nel caso di sconfinamenti, deve essere comunicata al consumatore anche la commissione di istruttoria veloce;
    • Viene eliminata dal testo del provvedimento la disciplina del recesso, dell’inadempimento del fornitore e del rimborso anticipato e viene operato un rinvio alla normativa in materia contenuta nel TUB, artt. 125-ter e ss., introdotti dalla riforma del 2010.
  • Sezione VII-bis Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione
    Viene introdotta una sezione relativa ai finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione. Grazie a questa sezione viene data attuazione all’articolo 6-bis del dPR 180/1950, che prescrive l’applicazione delle norme in materia di credito al consumo disciplinate dal Titolo VI, capo II del TUB anche alla forma di finanziamento disciplinata dallo stesso testo unico del 1950.
    In particolare:
    • L’attività di concessione dei finanziamenti verso cessione di quote di stipendio, salario o pensione viene riservata ai soli soggetti qualificati indicati nella disposizione in analisi;
    • Vengono dettate prescrizioni specifiche a tutela della completezza e correttezza della quantificazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto, rinviando alle procedure specifiche previste nella sezione sui requisiti organizzativi (XI);
    • Rispetto agli obblighi di informazione precontrattuale viene operato un rinvio alle disposizioni sul contratto di credito ai consumatori;
    • Viene dato peculiare rilievo alle informazioni relative alle componenti di costo dovute a soggetti terzi, le quali devono essere riportate nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e sono contraddistinte graficamente o separate materialmente e allegate a tale documento.
  • Sezione VIII Mediatori creditizi.
    Questa sezione precisa e sviluppa la disciplina dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-sexies del TUB, eliminando la disposizione che rimandava al provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005, recante “Istruzioni per i mediatori creditizi”.
    In particolare:
    • Definisce le disposizioni del provvedimento in esame che si applicano ai mediatori creditizi.
    • Specifica i requisiti organizzativi che i mediatori creditizi devono possedere
  • Sezione IX Confidi
    Specifica quali sezioni del provvedimento siano da applicarsi ai confidi, precisando così quanto prescritto dalla precedente versione del provvedimento
  • Sezione X Controlli
    La sezione relativa ai controlli che la Banca d’Italia può esercitare per verificare il rispetto del titolo VI del TUB dà attuazione alle recenti normative e aggiorna il precedente provvedimento sul punto, riproducendo l’art. 128-ter TUB sui poteri della Banca d’Italia qualora emergano irregolarità (inibitoria della prosecuzione dell’attività a carico dei soggetti che abbiano compiuto irregolarità, sospensione dell’attività in caso di urgenza, pubblicazione dei provvedimenti relativi).
  • Sezione XI Requisiti organizzativi.
    • Specifica e aggiorna il novero dei soggetti cui i requisiti organizzativi si applicano, prevedendo una disciplina transitoria (fino al 12 maggio 2016) per gli intermediari iscritti nel previgente elenco speciale degli intermediari di cui al vecchio articolo 107 TUB e per quelli iscritti nel solo elenco generale di cui all’articolo 106 TUB (nota 1);
    • Al paragrafo 2, nel disciplinare le procedure volte a far sì che siano assicurate correttezza e trasparenza dell’informazione, specifica che “Le procedure di commercializzazione adottate dagli intermediari tenuti a offrire il “conto di base” assicurano che questo conto sia sempre prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di base che intendono aprire o cambiare un conto” e che “in caso di commercializzazione di finanziamenti in valuta diversa dall’euro, le procedure assicurano che ai clienti vengano offerti finanziamenti in euro per le stesse finalità dei finanziamenti in valuta diversa dall’euro ovvero strumenti per la copertura del rischio di cambio”;
    • Altra particolarità, già vista in materia di comunicazioni in formato non telematico fornite al cliente nel corso del rapporto, è che le spese addebitate al cliente non dovranno più essere esclusivamente inferiori o uguali ai costi sostenuti, bensì rispetto a questi adeguate e proporzionate.
    • Infine, relativamente ai reclami, si prevede la pubblicizzazione sul sito dell’intermediario delle informazioni riguardanti il responsabile e/o l’ufficio deputati a ricevere i reclami, nonché le forme di inoltro dei reclami, le quali oltre alla posta ordinaria e alla posta elettronica devono includere anche la p.e.c.

Quelle appena descritte sono le novità principali del provvedimento pubblicato dalla Banca d’Italia; si sottolinea, in ogni caso, che il provvedimento modifica anche alcuni degli allegati al provvedimento del 2009: il Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori (allegato 4A), il Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori (allegato 4B), lo Schema per l’indicazione dell’ISC nell’estratto conto (allegato 6) e lo Schema per l’indicazione dell’ISC nell’estratto conto dei conti ‘in convenzione’ (allegato 6A).

Disposizioni_trasparenza Bankitalia

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