Commercio elettronico: i servizi offerti attraverso la piattaforma Uber sono servizi nel settore dei trasporti e possono essere regolati dagli Stati (CGUE, Grande Sezione, sent. 20/12/2017, causa C-434/15, Elite Taxi).

Commercio elettronico: i servizi offerti attraverso la piattaforma Uber sono servizi nel settore dei trasporti e possono essere regolati dagli Stati (CGUE, Grande Sezione, sent. 20/12/2017, causa C-434/15, Elite Taxi).

Secondo la Corte di Giustizia, un servizio di intermediazione che mette in contatto conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo e persone che desiderano, previo pagamento di un prezzo, spostarsi all’interno di un’area urbana, deve essere considerato alla stregua di un “servizio nel settore dei trasporti” ai sensi del diritto dell’Unione…

Con la sentenza resa nella Causa C-434/15 del 20 dicembre 2017 , la Grande Sezione della Corte di Giustizia interviene sulla dibattuta qualificazione dei servizi resi tramite la piattaforma “Uber”.
La sentenza trae origine da un’azione esperita nel 2014 dall’Asociación Profesional Elite Taxi – associazione di conducenti di taxi della città di Barcellona – nei confronti di Uber System Spain S.L., società collegata alla Uber Technologies Inc., in merito alla fornitura, mediante un’applicazione per smartphone, di un servizio a pagamento consistente nella possibilità di interconnettere in tempo reale conducenti non professionisti con persone che desiderano viaggiare e spostarsi all’interno di una determinata area urbana.
Con la predetta azione, Elite Taxi chiedeva al Tribunale del Commercio di Barcellona di dichiarare che le attività e i servizi offerti dalla Uber System Spain S.L. costituiscono pratiche commerciali ingannevoli e atti di concorrenza sleale e, per l’effetto, chiedeva di inibire alla seconda la prosecuzione dell’attività e dei servizi dalla stessa offerti.
Investito della questione, il Tribunale del Commercio di Barcellona rilevava che l’attività svolta dalla società convenuta consiste nell’offrire i predetti servizi attraverso una piattaforma internazionale che, come detto, consente l’interconnessione tra le richieste degli utenti e conducenti non professionisti che, al fine di rendere il predetto servizio, utilizzano il proprio autoveicolo. Lo stesso Tribunale rilevava altresì che i predetti conducenti esercitano tale attività senza il previo ottenimento di alcuna licenza e/o autorizzazione amministrativa, contrariamente a quanto richiesto dal regolamento sui servizi taxi di Barcellona del 22 luglio 2004.
Il Tribunale del Commercio di Barcellona evidenziava inoltre che Uber, a seguito dell’iscrizione del conducente alla piattaforma, fornisce a quest’ultimo una serie di istruzioni operative e un’interfaccia utente, la quale a sua volta consente a questi ultimi di entrare in contatto con persone che desiderano accedere al servizio per spostarsi all’interno di un’area urbana tramite l’utilizzo dell’omonima applicazione informatica “Uber”.
Il predetto Tribunale, nel dirimere la controversia, si è interrogato in ordine alla necessità di una licenza e/o di un’autorizzazione amministrativa per poter esercitare la predetta attività ed ha ritenuto opportuno disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sottoponendo a quest’ultima la seguente questione: se, nella misura in cui l’art. 2, par. 2 lett. d) della Direttiva 2006/123/CE esclude le attività di trasporto dal campo di applicazione della presente direttiva, l’attività di un intermediario che, a fini di lucro, mette in contatto i proprietari dei veicoli e persone che hanno bisogno di spostarsi in un’area urbana, possa essere considerata alternativamente come: (i) “servizio di trasporto”; (ii) “servizio della società dell’informazione” oppure (iii) una combinazione dei predetti servizi.
La questione sottoposta assume un notevole rilievo sul piano pratico, poiché qualora la predetta attività dovesse rientrare nel primo o nel secondo punto, essa sarebbe soggetta ai principi e alle disposizione contenute all’interno della Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (2006/123/CE), ovvero della Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e, di conseguenza, le pratiche commerciali e i servizi offerti da Uber non sarebbero configurabili come condotte ingannevoli o atti di concorrenza sleale perché sarebbero invece soggetti ai principi dettati dall’art. 56 TFUE in tema di liberalizzazione dei servizi.
Investita della questione, la CGUE rileva che “un servizio d’intermediazione consistente nel mettere in contatto un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana costituisce, in linea di principio, un servizio distinto dal servizio di trasporto che consiste nell’atto fisico di trasferimento di persone o di beni da un luogo a un altro tramite un veicolo” e “soddisfa, in linea di principio, i criteri per essere qualificato «servizio della società dell’informazione». Sullo stesso punto la Corte chiarisce altresì che invece “un servizio di trasporto non collettivo in area urbana, quale un servizio di taxi, deve essere qualificato «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE”.
Alla luce di quanto affermato dalla CGUE, si evince che il servizio di intermediazione prestato dalla società convenuta si caratterizza per essere attuato previo pagamento di un prezzo, mediante sistemi di comunicazione informatica a distanza e su richiesta del potenziale utilizzatore.
Ebbene, la Grande Sezione della Corte evidenzia che, in realtà, Uber System Spain S.L. non è soltato un servizio di intermediazione ma crea al contempo un’offerta di servizi di trasporto urbano accessibile mediante strumenti informatici (i.e. l’applicazione denominata “Uber”) e di cui organizza il funzionamento generale in favore delle persone che intendono avvalersi degli stessi. Inoltre, la predetta piattaforma si basa sulla selezione di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo e ai quali tale società fornisce un’applicazione senza la quale, da un lato, tali conducenti non sarebbero indotti a fornire i predetti servizi di trasporto e, dall’altro, le persone che intendono effettuare uno spostamento in un’area urbana non ricorrerebbero agli stessi.
Inoltre, la società convenuta esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione fissando, mediante la suddetta applicazione, il prezzo massimo della corsa ed esercita un controllo sulla qualità dei veicoli, dei loro conducenti e sul comportamento di quest’ultimi, che, se del caso, può portare alla loro esclusione.
A fronte di tali rilievi, a parere la Corte, l’intermediazione condotta da Uber deve essere considerata “parte integrante di un servizio complessivo, il cui elemento principale consiste nell’offrire un servizio di trasporto” e pertanto, non è qualificabile come “servizio della società dell’informazione”.
Tale conclusione risulta oltretutto corroborata da precedenti pronunce della stessa Corte di Giustizia, secondo le quali, nella nozione di “servizio di trasporto”, rientrano non solo i servizi di trasporto in quanto tali, ma anche qualsiasi altro servizio intrinsecamente connesso al movimento fisico di persone o merci da un luogo ad un altro mediante un mezzo di trasporto (sentenza del 15 ottobre 2015 nella causa C-168/14 e parere 2/15 del 16 maggio 2017).
Alla stregua delle affermazioni di cui sopra, la Grande Sezione chiarisce altresì che i servizi offerti da Uber esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 56 TFUE relativo alla libera prestazione dei servizi, ma saranno invece soggetti al disposto di cui all’art. 58 TFUE, secondo il quale “La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti”. Pertanto, alla luce dei principi applicabili, spetterà agli stati membri disciplinare, anche conformemente alle statuizioni della presente sentenza, le condizioni per la fornitura dei servizi di intermediazione analoghi a quelli resi disponibili dalla società convenuta tramite la propria piattaforma.
Le premesse e i rilievi di cui sopra consentono infine alla Corte di dichiarare il seguente principio “un servizio d’intermediazione, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto la messa in contatto mediante un’applicazione per smartphone, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizi nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 58, par. 1, TFUE. Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 56 TFUE, della direttiva 2006/123 e della direttiva 2000/31”.
CGUE_sent_434_2017

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