Brexit: le Autorità di vigilanza forniscono informazioni rilevanti per intermediari finanziari, imprese di investimento e assicurazioni con sede nel Regno Unito operanti in Italia e per i relativi clienti.

Brexit: le Autorità di vigilanza forniscono informazioni rilevanti per intermediari finanziari, imprese di investimento e assicurazioni con sede nel Regno Unito operanti in Italia e per i relativi clienti.

In vista del 31 dicembre 2020, data in cui scadrà il periodo di transazione previsto dall’Accordo sulla Brexit, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS hanno pubblicato informazioni utili sia per (i) intermediari finanziari, (ii) imprese di investimento e (iii) imprese di assicurazione e intermediari assicurativi con sede nel Regno Unito operanti in Italia, sia per (iv) i loro clienti.

Ai clienti dei soggetti sopramenzionati viene richiesto di verificare di avere ricevuto da essi informazioni adeguate e complete circa gli effetti della Brexit sulle relazioni contrattuali in essere. Coloro i quali non abbiano ancora ricevuto tali informazioni sono invitati a mettersi in contatto con le società britanniche. È, inoltre, raccomandato ai clienti che intendano recedere dal contratto o traferirlo presso un altro operatore di attivarsi tempestivamente, per scongiurare una prevedibile concentrazione di richieste in prossimità della scadenza del 31 dicembre p.v.

Con riferimento ai soggetti vigilati:

La Banca d’Italia, nel comunico stampa del 9 novembre 2020, ha rammentato che dopo il 31 dicembre 2020, gli intermediari britannici (banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) non potranno più operare in Italia in forza del principio del mutuo riconoscimento, salvo che non siano stati nuovamente autorizzati in Italia in base al regime in vigore dal 1° gennaio 2021. In mancanza di tale autorizzazione, gli istituti di servizi bancari o finanziari dovranno aver cessato la propria operatività o trasferito i contratti ad altro intermediario autorizzato.

La Consob, nel Comunicato del 12 novembre 2020 e nel Richiamo di attenzione n. 10/20 del 12 novembre 2020 ha ricordato che le imprese di investimento britanniche potranno continuare a operare in Italia dal 1° gennaio 2021 solo presentando apposita istanza di autorizzazione alla stessa Autorità, secondo tempistiche compatibili con la durata dei procedimenti e la necessità di accertare la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Il Richiamo rimanda alla “Comunicazione n. 8/20 del 23-7-2020” (“Comunicazione”), con cui l’Autorità aveva già rammentato che alle imprese di investimento britanniche si applicherà la disciplina dettata dall’art. 28 del TUF e dagli artt. 25-31 del Regolamento Consob n. 20307/2018, e della necessità di inoltrare la domanda di autorizzazione per operare all’interno del territorio italiano, pena la cessazione della propria attività entro la conclusione del periodo di transizione.

L’IVASS, nel comunicato del 10 novembre 2020, ha avvisato che dal 1° gennaio 2021 “le imprese di assicurazione e intermediari assicurativi britannici non potranno più operare in Italia salvo che non siano autorizzati dall’Ivass come operatori di uno Stato non aderente all’Unione europea”.

Dal 1° gennaio 2021, quindi, le imprese assicurative britanniche non potranno stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in corso. Tali imprese dovranno comunque assicurare la prosecuzione del contratto in essere e l’adempimento degli obblighi contrattuali, tra cui la gestione dei sinistri, dei pagamenti, dei riscatti e dei recessi. Gli intermediari assicurativi britannici cesseranno ogni attività di distribuzione assicurativa.

CONDIVIDI