Il Regolamento (UE) 2022/2560 mira ad impedire distorsioni del mercato interno ad opera di sovvenzioni erogate da Stati terzi ad imprese operanti all’interno del mercato unico. La presente nota affronta specificamente gli aspetti relativi agli appalti pubblici.
La nuova normativa si applica a partire dal 12 luglio 2023.
Il regolamento riguarda tutte le imprese operanti nel mercato unico a prescindere dalla loro nazionalità. Le sovvenzioni rilevanti possono essere dirette o indirette ed erogate da una autorità pubblica, da un soggetto pubblico riconducibile allo Stato terzo o da un soggetto privato le cui azioni possano essere ricondotte a detto Stato terzo.
La valutazione dell’effetto distorsivo delle sovvenzioni è rimessa in via esclusiva alla Commissione Europea. Si ritiene che le sovvenzioni di valore inferiore ai 4 milioni di euro nell’arco di un triennio abbiano meno probabilità di determinare una distorsione mentre sono escluse quelle con valore de minimis.
Alla Commissione sono attribuiti ampi poteri di indagine, anche d’ufficio, valutazione e definizione dei rimedi.
È fatto obbligo alle imprese di notificare preventivamente le sovvenzioni ovunque ricevute fuori dall’UE nel momento in cui
(i) si accingono ad una concentrazione se almeno una delle imprese interessate è stabilita nell’Unione quando (a) le imprese interessate realizzino un fatturato aggregato superiore ai 500 milioni di euro e (b) abbiano ricevuto sovvenzioni per oltre 50 milioni di euro nei tre anni antecedenti.
(ii) partecipano ad una gara d’appalto (a) di valore pari o superiore a 250 milioni di euro e (b) abbiano ricevuto nel triennio sovvenzioni estere per almeno 4 milioni di euro. Sono rilevanti anche le sovvenzioni ricevute dalle mandanti e da subappaltatori e fornitori, se questi hanno un ruolo rilevante.
Quando non è dovuta la notifica è richiesta comunque una dichiarazione specifica agli offerenti circa le sovvenzioni ricevute. Poiché vi è ambiguità sulla necessità di tale dichiarazione negli appalti di valore inferiore ai 250 milioni di euro, sarà necessario elaborare un posizionamento aziendale sulla possibile richiesta di tale dichiarazione da parte delle Stazioni Appaltanti.
Gli obblighi di notifica scattano a partire dal 12 ottobre 2023.
La notifica nelle concentrazioni è fatta direttamente alla Commissione Europea, la notifica e la dichiarazione negli appalti sono fatte alla Stazione Appaltante, che le trasmette alla Commissione Europea. La mancata presentazione della notifica o della dichiarazione nelle gare comporta l’esclusione dell’offerta.
Fino alla decisione della Commissione la concentrazione non può essere eseguita e l’appalto non può essere aggiudicato.
La Commissione può chiudere l’analisi in fase di indagine preliminare o procedere ad un esame approfondito in contraddittorio con l’impresa. In tale contesto l’impresa può presentare giustificazioni o impegni. La procedura si conclude con o (i) una decisione di non sollevare obiezioni o (ii) una decisione con impegni vincolanti o (iii) divieto della conclusione della concentrazione o dell’aggiudicazione dell’appalto. La procedura di indagine negli appalti può durare sino a 130 gg. lavorativi (quindi circa 6 mesi) dalla notifica completa.
Si prevede poi un significativo apparato sanzionatorio per i casi di violazione della normativa o di non fedele collaborazione.
Le decisioni della Commissione possono essere impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Risulta opportuno che le imprese (i) predispongano tempestivamente un adeguato monitoraggio delle informazioni utili secondo il dataset richiesto dalla Commissione (per ora in bozza), (ii) si attivino verso i propri partner commerciali, le cui informazioni dovranno essere veicolate, e (iii) predispongano i necessari strumenti contrattuali e le procedure interne.
Allo stesso modo, le Stazioni Appaltanti dovranno (i) prendere in considerazione questo nuovo segmento procedimentale in sede di pianificazione degli acquisti, (ii) introdurre nei bandi di gara nuove clausole per regolamentare la trasmissione della documentazione delle imprese partecipanti, interloquendo con la Commissione per valutare impatti specifici e (iii) prepararsi a relazionarsi con la Commissione sull’oggetto delle procedure, rispondendo a possibili richieste di informazioni e/o chiarimenti.