Su Norme & Tributi Plus: Illegittime le campagne pubblicitarie “di riacquisizione del consenso”

Su Norme & Tributi Plus: Illegittime le campagne pubblicitarie “di riacquisizione del consenso”

Con l’ordinanza n. 11019 del 26 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che la comunicazione telefonica volta ad acquisire il consenso degli utenti ad essere successivamente contattati per finalità promozionali costituisce essa stessa una “comunicazione commerciale” ex art. art. 7, comma 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice privacy”). In quanto tale, non può essere indirizzata agli utenti che abbiano in precedenza negato il consenso al trattamento dei propri dati a fini commerciali.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una nota società di telecomunicazioni, del provvedimento inibitorio in data 22 giugno 2016, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato alla ricorrente la prosecuzione di una campagna pubblicitaria volta a contattare gli ex clienti, che si erano in precedenza opposti al trattamento dei propri dati a fini commerciali, per acquisirne nuovamente il consenso (c.d. “campagna di riacquisizione del consenso“).

Il consenso dell’interessato dev’essere “libero“, qualsiasi azione di pressione o influenza inappropriata rende il consenso invalido con conseguente illegittimità del trattamento effettuato.

La nostra avvocata Giulia Maria Amato e la nostra dott.ssa Maria Pia Bochicchio hanno approfondito l’argomento in un articolo pubblicato su Norme & Tributi Plus de Il Sole 24 Ore.

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