D.L. Cura Italia: Misure di sostegno a lavoratori e imprese

D.L. Cura Italia: Misure di sostegno a lavoratori e imprese

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 cd. “Cura Italia” ha introdotto tra le altre cose delle misure di sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito le principali misure.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (artt. 19-21)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concessa anche alle aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. Le due misure non sono sovrapponibili, quindi la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo sopra indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I datori di lavoro iscritti ad un Fondo di integrazione Salariale che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario. Le due misure non sono sovrapponibili, quindi la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

Cassa integrazione in deroga (art. 22)

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e Province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, previo accordo sindacale, dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Le Regioni e le province autonome concedono i suddetti trattamenti con decreto che trasmettono all’INPS assieme alla lista dei beneficiari per l’erogazione delle prestazioni.

Congedo e indennità per i lavoratori per emergenza COVID -19 nel settore privato (art. 23)

È riconosciuto un congedo per genitori lavoratori (i) dipendenti del settore privato (ii) iscritti alla Gestione Separata INPS e (iii) lavoratori autonomi a seguito della sospensione del servizio scolastico con figli fino a 12 anni per un periodo non superiore a 15 giorni, con corresponsione di un’indennità:

                  • del 50% della retribuzione per i dipendenti del settore privato
                  • di 1/365 del reddito per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS
                  • del 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per i lavoratori autonomi.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa alla fruizione del congedo e della relativa indennità è previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore fino a 600 euro.

Congedo e indennità per i lavoratori per emergenza COVID -19 nel settore pubblico (art. 25)

Il congedo e l’indennità previsti per il settore privato sono riconosciuti anche ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e sono corrisposti dall’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è previsto il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting di 1000 euro in alternativa all’indennità.

Equiparazione a malattia del periodo di quarantena (art. 26)

Per i lavoratori del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva attestato da certificato del medico curante è equiparato a periodo di malattia ai fini del computo del trattamento economico e detto periodo non è computabile nel periodo di comporto.

Indennità ai lavoratori (artt. 27-31 e 38)

È riconosciuta un’indennità di 600 euro che sarà erogata dall’INPS alle seguenti categorie di lavoratori:

                  • lavoratori titolari di partita Iva e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
                  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata
                  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente
                  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo,
                  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.

Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione (artt. 32 e 33)

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020

Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario la prestazione decorre dal 68esimo giorno successivo alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro. I termini per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità sono aumentati di 30 giorni.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)

I termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPS e dall’INAIL sono sospesi di diritto dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020.

Disposizioni in materia di terzo settore (art. 35)

Sono previsti differimenti dei termini relativi all’organizzazione, alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee nonché all’approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie degli enti del Terzo Settore.

Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39)

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Disposizioni INAIL (art. 42)

Il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura la relativa tutela dell’infortunato, che è comprensiva anche del periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)

È previsto il trasferimento di 50 milioni di euro dall’INAIL ad Invitalia S.p.A. da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l’INAIL è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Disposizioni in materia di licenziamenti (art. 46)

L’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti è precluso per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e nello stesso periodo sono sospese le procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Nello stesso periodo i datori di lavoro non potranno recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Premi ai dipendenti (art. 63)

È riconosciuto ai dipendenti pubblici e privati che non accedono allo smart working e che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente, un premio di 100 euro da rapportare ai giorni di attività lavorativa prestati in azienda. Il bonus dovrà essere corrisposto, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, mentre i datori di lavoro potranno recuperare l’incentivo erogato mediante l’istituto della compensazione ex art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIVIDI