Legislazione: PSD2 – pubblicato il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno (G.U. n. 10 del 13 gennaio 2018).

Legislazione: PSD2 – pubblicato il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno (G.U. n. 10 del 13 gennaio 2018).

Il 13 gennaio 2018, in attuazione della Direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e al fine di adeguare le disposizioni interne al Regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, è stato pubblicato in G.U. il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
Il predetto decreto, nell’ottica dei principi sottesi alla “Payment Services Directive” (“PSD2”) , ha la precipua finalità di promuovere lo sviluppo di un mercato unico europeo dei servizi di pagamento, rafforzando al contempo la tutela degli utenti e il livello di sicurezza nell’ambito dei pagamenti elettronici.
Nell’ottica di dirimere futuri contrasti tra norme, meritano particolare attenzione le disposizioni contenute all’interno dell’art. 5 rubricato “Disposizioni transitorie e finali”.
Si segnala che le disposizioni contenenti le sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (“TUB”), del presente Decreto e del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (Decreto di recepimento e attuazione della direttiva sui servizi di pagamento o “PSD1”), si applicheranno dal 13 gennaio 2018, mentre le misure di sicurezza contenute nel decreto da ultimo citato si applicheranno decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva (UE) 2015/2366 . Il comma 6 chiarisce infine che per le violazioni commesse prima del 13 gennaio 2018 si applicheranno le disposizioni previgenti.
Lo stesso art. 5 prevede al comma 3 che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno ricevuto l’autorizzazione ad operare entro la data di pubblicazione del Decreto in G.U., potranno continuare ad esercitare la loro attività fino al 13 luglio 2018. La stessa disposizione chiarisce altresì che i predetti istituti potranno comunque operare oltre la data da ultimo menzionata nel caso in cui: (i) rispettino le condizioni di cui agli artt. 114-quinquies e 114-nonies del TUB e (ii) trasmettano alla Banca d’Italia la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle medesime norme entro e non oltre il 13 aprile 2018.
Da ultimo, viene precisato che il mancato adeguamento alla disposizioni di cui sopra autorizzerà la Banca d’Italia o ad avviare un procedimento di revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata o a richiedere ai menzionati istituti l’adozione delle misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività regolamentate dal Decreto. Stessa regola viene dettata anche con riferimento agli istituti emittenti di moneta elettronica e agli istituti di credito di cui agli artt. 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del TUB, i quali saranno autorizzati ad operare fino al 13 gennaio 2019. In tal caso, si segnala che, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, la predetta autorizzazione potrà avere un’efficacia ultrattiva anche dopo il 13 gennaio 2019 se condizioni ulteriori saranno documentate entro e non oltre il 13 ottobre 2018.
Si segnala inoltre che i nuovi artt. 34-bis e 34-ter del TUB, contenenti le disposizioni relative ai limiti delle commissioni interbancarie effettuate dai consumatori nel territorio nazionale con carte di debito e credito, si applicheranno dall’1 aprile 2018(comma 7).
Merita poi particolare menzione la disposizione transitoria contenuta nel comma 8, in forza della quale, fino alla data di applicazione delle citate norme tecniche di regolamentazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi di norme abrogate o sostituite dal Decreto in commento, in quanto con lo stesso compatibili. Viene fatta comunque salva la possibilità per la Banca d’Italia di modificare o abrogare tali disposizioni, anche al fine di assicurare la compatibilità e l’armonizzazione con le norme di nuova introduzione.
Infine, ai sensi del comma 9, per ogni contratto in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, entro il 12 marzo 2018 ogni prestatore di servizi di pagamento dovrà comunicare ai propri clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le proposte di modifica dei contratti che si rendano necessarie alla luce delle disposizioni di attuazione della PSD2. A fronte di tale proposta contrattuale, il cliente potrà recedere gratuitamente dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione e, in sede di liquidazione, si applicheranno le condizioni in vigore tra le parti alla data del 12 gennaio 2018. In mancanza dell’esercizio del menzionato diritto di recesso, la modifica si intenderà tacitamente approvata.
PSD2_D.lgs_218_2017

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