Appalti pubblici: modificate le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici [Regolamenti delegati (UE) 2017/2364; 2017/2365; 2017/2366; 2017/2367 della Commissione].

Appalti pubblici: modificate le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici [Regolamenti delegati (UE) 2017/2364; 2017/2365; 2017/2366; 2017/2367 della Commissione].

Nella Gazzetta ufficiale dell’U.E. del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati quattro regolamenti della Commissione, datati 18 dicembre 2017, che modificano le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. Nello specifico:
1. Il Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione modifica la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali stabilendo l’innalzamento delle soglie previste all’art. 15 della Direttiva suddetta fino a:
a) €443.000,00 per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
b) €5.548.000,00 per gli appalti di lavori.
2. Il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, che modifica la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, incrementando le soglie previste all’art. 4 fino a:
a) €5.548.000,00 per gli appalti di lavori;
b) €144.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) €221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III.
L’anzidetto regolamento, inoltre, ha modificato gli importi previsti all’art. 13 della direttiva citata.
La Direttiva 2014/24/UE, pertanto, si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a €5.548.000,00, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
i. attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
ii. lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a €221.000,00 allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
3. Il Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione che modifica la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, aumentando la soglia prevista all’articolo 8, paragrafo 1, fino ad €5.548.000,00.
4. Il Regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione che modifica la direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, accrescendo il valore delle soglie previste all’art. 8, lett. a) e b) fino a:
a. €443.000,00 per gli appalti di forniture e di servizi;
b. €5.548.000,00 per gli appalti di lavori.
Tutti i regolamenti citati entreranno in vigore il 1° gennaio 2018.
regolamento_delegato_ue_2017-2364
regolamento_delegato_ue_2017-2365
regolamento_delegato_ue_2017-2366
regolamento_delegato_ue_2017-2367

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