Diritto dei consumatori: la qualifica di “consumatore” nell'ambito di un rapporto può modificarsi in ragione dell'uso solo in casi eccezionali (Concl. AG, causa C-498/16, Schrems c Facebook Ireland).

Diritto dei consumatori: la qualifica di “consumatore” nell'ambito di un rapporto può modificarsi in ragione dell'uso solo in casi eccezionali (Concl. AG, causa C-498/16, Schrems c Facebook Ireland).

Il 14 novembre 2017 l’Avvocato Generale M. Bobek ha presentato le sue conclusioni nella causa C-498/16 pendente dinnanzi alla Corte di Giustizia (M. Schrems contro Facebook Ireland Limited).
Il Sig. Schrems (di seguito il “ricorrente”) ha avviato in Austria un’azione giudiziaria nei confronti di Facebook Ireland Limited (“di seguito la “resistente” o “Facebook”), eccependo che quest’ultima avrebbe violato i diritti alla riservatezza e alla protezione dei suoi dati personali e di altri sette utenti del social network della resistente, i quali hanno ceduto al Sig. Schrems il diritto di far valere in giudizio tali violazioni in risposta ad un invito pubblicato online dal ricorrente.
La resistente contesta la competenza ratione loci dei giudici austriaci; infatti, a parere della stessa, il ricorrente, in ragione delle competenze, delle attività e dell’uso che questo fa del social network, avrebbe perso la qualifica di “consumatore” e, pertanto, la controversia non potrebbe essere instaurata dinnanzi al foro speciale previsto a beneficio del consumatore dagli artt. 15 e 16 del Regolamento n. 44/2001 (di seguito anche solo il “Regolamento”).
Investita della questione, la Corte Suprema austriaca ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo a quest’ultima se: (i) l’art. 15 del Regolamento, debba essere interpretato nel senso che un consumatore perda tale status nel caso in cui, a seguito di un utilizzo del social network “Facebook” per uso privato, pubblichi libri, tenga conferenze anche remunerate, gestisca siti web, raccolga fondi per l’esercizio dei diritti e ottenga la cessione dei diritti di altri consumatori garantendo loro la partecipazione a eventuali benefici derivanti dall’esito positivo della controversia; (ii) l’art. 16 del Regolamento possa essere interpretato nel senso che un consumatore possa far valere all’interno di uno Stato Membro, contemporaneamente ai propri diritti, anche diritti aventi lo stesso oggetto di quelli cedutigli da altri consumatori domiciliati nel medesimo Stato Membro, in altro Stato Membro ovvero in un paese terzo.
In attesa della decisione dalla Corte di Giustizia, utili e interessanti indicazioni sul tema provengono dalle conclusioni depositate dall’Avvocato Generale M. Bobek.
In merito al riconoscimento della qualifica di “consumatore”, l’Avvocato Generale, all’esito di una approfondita ed originale analisi dei social network, ritiene che la valutazione di tale qualità deve essere compiuta sempre con riferimento a un determinato e specifico contratto e non dovrebbe essere una valutazione astratta e basata sullo status personale prevalente del contraente. Pertanto, come anche chiarito dalla stessa giurisprudenza della Corte europea a partire dalla sentenza nella causa “Gruber” (C-464/01), la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli effettivamente dispone dovendosi dare prevalenza alle condizioni contrattuali ed all’obiettivo principale dell’utilizzo del social network.
Sulla scorta dei rilievi di cui sopra, secondo l’Avvocato Generale le conoscenze, l’esperienza, l’impegno civile o il fatto di aver raggiunto una certa notorietà in ragione di azioni giudiziarie non dovrebbero impedire ad una persona di essere un consumatore e, di conseguenza, tale status soggettivo dipenderà dalla natura e dalla finalità del contratto al momento della sua conclusione, anche se un mutamento dell’uso dovrebbe essere preso in considerazione a tal fine solo in presenza di circostanze eccezionali.
Tutto quanto sopra riportato, consente all’Avvocato Generale di concludere che “lo svolgimento di attività quali la pubblicazione di libri, la tenuta di conferenze, la gestione di siti web o la raccolta di fondi per l’esercizio di diritti non comporta la perdita dello status di consumatore con riferimento alle domande concernenti il proprio account Facebook utilizzato per finalità private”; sarà poi compito dei giudici nazionali verificare se il ricorrente, in ragione del rapporto concretamente instaurato tra le parti, possa essere qualificato come consumatore in ragione dell’uso che lo stesso ha fatto del proprio account Facebook.
Con riferimento alla seconda questione sottoposta alla Corte, l’Avvocato Generale conclude affermando che “un consumatore non può far valere, contemporaneamente ai propri diritti, diritti aventi lo stesso oggetto ceduti da altri consumatori domiciliati in altre località all’interno dello stesso Stato membro, in altri Stati membri o in paesi terzi”.
Sul punto, l’Avvocato Generale sottolinea come gli artt. 15 e 16 del Regolamento, i quali fanno specifico riferimento al fatto che l’azione può essere proposta “[…] contro l’altra parte del contratto”, limitino il foro speciale stabilito a beneficio del consumatore solo alle concrete e specifiche parti del rapporto contrattuale controverso.
Infatti, come ricorda più volte l’Avvocato Generale, il cessionario, in linea di principio, non subentra nella posizione contrattuale del cedente, ma la cessione ha effetto limitatamente ai diritti ceduti (ossia, nel caso di specie, la legittimazione a far valere in giudizio le proprie ragioni nei confronti della resistente). Oltretutto, prevedere la possibilità di scindere il collegamento ratione loci previsto nella disciplina concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale limitatamente ai rapporti di consumo, contrasterebbe con l’interpretazione letterale delle disposizioni del Regolamento, le quali, nell’individuazione del giudice competente a conoscere la controversia, fanno unicamente riferimento al luogo in cui il consumatore è domiciliato (art. 16 del Regolamento).
Pertanto, alla luce dei rilievi sopra riportati, il consumatore potrà instaurare il giudizio presso il foro speciale previsto dal Regolamento solo ove questo sia personalmente coinvolto nel giudizio in qualità di attore o convenuto.
A parere dell’Avvocato Generale tale soluzione, l’unica possibile alla luce dell’espresso dettato normativo, è quella preferibile, poiché previene un’eccessiva moltiplicazione e frammentazione dei fori competenti ed evita il c.d. “forum shopping”, ossia la possibilità che i consumatori possano instaurare la controversia dinnanzi un foro agli stessi più favorevole.
Conclusioni dell’Avvocato generale Bobek

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