Legislazione: Modifiche in materia di obblighi di trasparenza, controllo degli assetti societari ed esercizio dei poteri speciali attribuiti al Governo nei settori di particolare interesse nazionale.

Legislazione: Modifiche in materia di obblighi di trasparenza, controllo degli assetti societari ed esercizio dei poteri speciali attribuiti al Governo nei settori di particolare interesse nazionale.

Gli artt. 13 e 14 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 hanno previsto un ampliamento degli obblighi di disclosure vigenti in materia di trasparenza societaria previsti nel all’interno del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e dell’ambito applicativo del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 (convertito, con modificazioni, nella Legge 11 maggio 2012, n. 56).

Ampliati gli adempimenti richiesti alle imprese in materia di trasparenza societaria.
L’art. 13 del citato Decreto ha previsto un’estensione degli obblighi di disclosure vigenti nell’ambito delle operazioni di acquisto aventi ad oggetto partecipazioni rilevanti in emittenti quotati.
Con la disposizione da ultimo citata, in aggiunta agli attuali obblighi informativi previsti dall’art. 120 TUF, viene disposto che, in occasione dell’acquisto di partecipazioni in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale, l’acquirente, mediante apposita dichiarazione (art. 120, co. 4-bis, TUF), dovrà indicare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all’acquisto, nonché: (i) i modi di finanziamento dell’acquisizione; (ii) se agisce solo o in concerto; (iii) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in pratica; (iv) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; (v) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi di controllo dell’emittente.
Viene altresì previsto che, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione dovessero intervenire dei mutamenti rilevanti e determinati da circostanze oggettive sopravvenute, sarà necessaria una nuova dichiarazione che dovrà essere portata a conoscenza della società, della CONSOB e del pubblico.
Infine, la disposizione sopra menzionata demanda a un regolamento della CONSOB l’individuazione delle disposizioni attuative al fine di precisare i contenuti della dichiarazione e chiarire in quali casi tali obblighi si estendano anche ai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti di cui all’art. 2351, ult. comma, c.c.
Modifiche in materia di “Golden Power” e controllo degli investimenti extra UE
Come accennato in premessa, ulteriori e rilevanti modifiche vengono apportate al D.L. 21/2012, recante la disciplina dei “Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, che ha riconosciuto al Governo un potere fortemente intrusivo nella gestione ordinaria e straordinaria delle società operanti in settori riconosciuti di interesse strategico nazionale[1].
Con il recente Decreto Legge n. 148/2017, il Legislatore non solo ha ampliato le ipotesi sanzionatorie connesse all’omessa notifica dell’informativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, ma ha esteso il predetto obbligo di notifica anche ai settori ad alta intensità tecnologica al fine di consentire al Governo di esercitare, alle condizioni previste dalla legge, un penetrante potere di controllo nelle operazioni di acquisto incidenti in settori di interesse strategico nazionale.
È infine opportuno rilevare che le innovazioni introdotte dal DL si applicano “solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore” e, pertanto, gli obblighi di notifica previsti dalla normativa de qua si applicheranno solo alle operazioni avviate dopo il 16 ottobre 2017.
Sanzioni in caso di omessa notifica
All’interno dell’art. 1 del Decreto 21/2012 è stato introdotto il nuovo comma 8-bis, a norma del quale “Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla Legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio”.
A mente della citata disposizione, l’inosservanza dell’obbligo di notifica determinerà l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’interno del nuovo comma 8-bis, la cui irrogaazione seguirà le forme e le procedure di cui alla l. 689/81.
Estensione degli obblighi di notifica ai settori ad alta intensità tecnologica
Il Decreto 148/2017 aggiunge all’art. 2 del D.L. 21/2012 il nuovo comma 1-ter.
La citata disposizione demanda a una normativa secondaria l’individuazione dei beni e degli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l’approvvigionamento minimo e l’operatività dei servizi pubblici essenziali, nonché i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tale normativa di attuazione avrà inoltre la finalità di individuare la tipologia di atti od operazioni ai quali non si applica la disciplina de quo.
Viene altresì previsto che, per mezzo di una normativa di attuazione proposta dai Ministeri competenti e previo parere delle commissioni parlamentari, saranno individuati i settori ad alta intensità tecnologica, anche al fine di attribuire al Governo un potere di controllo in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico nell’ambito delle operazioni di investimento effettuate nei predetti settori, tra cui rientrano:
1. le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui anche quelle deputate all’immagazzinamento e gestione dati, nonché le infrastrutture finanziarie;
2. le tecnologie critiche, compresa l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
3. la sicurezza dell’approvvigionamento di input critici;
4. l’accesso a informazioni sensibili o la capacità di controllare informazioni sensibili.
Controlli in materia di investimenti extra UE
Si segnala infine che l’art. 14, co. 5, del D.L. 148/2017, al fine di individuare quando l’acquisto di partecipazioni rilevanti da parte di un soggetto esterno all’Unione europea possa presentare un pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato, ha previsto che “per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l’investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all’Unione europea anche attraverso finanziamenti significativi” (nuovo art. 2, co. 6 del D.L. n. 21/2012).
[1] Sulla compatibilità del sistema adottato dal Legislatore italiano con il diritto UE si veda A. Comino, “Golden Powers per dimenticare la Golden Shares, le nuove forme di intervento pubblico sugli asset societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, in Riv. It. di Diritto Pubblico Comunitario, Fasc. 5, 2014, pag. 1019.

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