Unione Europea: Pubblicati gli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni non finanziarie (2017/C215/01)

Unione Europea: Pubblicati gli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni non finanziarie (2017/C215/01)

Il 5 luglio 2017 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione Europea 2017/C215/01 contenente gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni non finanziarie. Lo scopo del documento è quello di fornire una serie di indicazioni non vincolanti alle imprese nell’ambito della comunicazione di informazioni a carattere non finanziario previste dalla Direttiva 2014/95/UE, le quali rappresentano un elemento essenziale per poter ottenere finanziamenti sostenibili e a lungo termine…

Il 6 dicembre 2014 è entrata in vigore la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Tale Direttiva integra e modifica le previsioni contenute all’interno della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni tra le imprese di grandi dimensioni.
Per mezzo di due risoluzioni del 6 febbraio 2013[1] il Parlamento europeo ha riconosciuto che la comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario (come quelle relative alla sostenibilità riferita anche a fattori sociali e ambientali) rappresenta un passo fondamentale per “gestire la transizione verso un’economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente” e costituisce un’importante risorsa non solo per gli investitori e per gli stakeholders (imprese, azionisti e portatori di interesse), ma anche per l’impresa stessa, la quale potrà misurare, monitorare e gestire i risultati ottenuti e valutarne gli impatti sulla propria attività e sulla propria organizzazione sociale.
Per quanto attiene ai soggetti obbligati a comunicare le informazioni de quibus, dai Considerando nn. 13 e 14 si evince che la presente Direttiva, su proposta del Consiglio europeo, non si applica alle Piccole e Medie Imprese (PMI) ma solo alle grandi imprese.[2] Sul punto l’art. 1 della Direttiva 2014/95/UE prevede che: “Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività […].
La direttiva 2014/95/UE, nell’imporre l’obbligo a determinate categorie di grandi società di comunicare informazioni non finanziarie, ha inoltre affidato alla Commissione europea il compito di elaborare degli orientamenti non vincolanti in materia, i quali avrebbero dovuto fornire utili indicazioni in merito alla comunicazione e alla rappresentazione di tali informazioni all’interno della relazione sulla gestione.
La Commissione, dopo aver effettuato un ampio processo di consultazione pubblica, ha adottato i predetti orientamenti attraverso la Comunicazione qui in esame(2017/C215/01). Si tratta di un documento ampio che si articola in una serie di capitoli relativi ai principi fondamentali, al contenuto, agli standard di comunicazione e di divulgazione di informazioni relative alla diversità degli organi amministrativi delle società quotate.
L’obiettivo della Comunicazione è quello di fornire alle imprese degli orientamenti equilibrati e flessibili, così che le imprese possano comunicare le informazioni in relazione agli “specifici destinatari delle stesse e in maniera coerente e sistematica con l’oggetto e l’attività sociale svolta dall’impresa”, garantendo ulteriormente la comparabilità tra i settori in cui operano le imprese di volta in volta considerate. Inoltre, la Comunicazione in esame tende a valorizzare e ottenere una maggiore trasparenza relativa alla gestione delle grandi imprese, in modo da consentire alle stesse “di ottenere prestazioni migliori in termini sia finanziari, sia non finanziari”.
All’interno della comunicazione, come indicato sopra, la commissione analizza:

  1. i principi fondamentali che sorreggono (o dovrebbero sorreggere) la comunicazioni di informazione a carattere non finanziario;
  2. il contenuto delle informazioni comunicate dall’impresa;
  3. gli standard di comunicazione delle informazioni.

In merito al primo punto, la Commissione individua i principi fondamentali che dovrebbero sorreggere la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, sintetizzabili come segue:

  1. rilevanza e adeguatezza: la comunicazione dovrebbe fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’informazioni;
  2. correttezza, equilibrio e comprensibilità: la comunicazione dovrebbe prendere in giusta considerazione gli aspetti favorevoli e sfavorevoli dell’informazione, la quale dovrebbe espressa in un linguaggio semplice e non standardizzato;
  3. concisione: le informazioni comunicate dall’impresa dovranno attenersi almeno agli ambiti a cui la Direttiva fa riferimento;
  4. strategia e lungimiranza: l’informazione dovrebbe tendere a definire il modello aziendale, la sua strategia e attuazione, riportandone le implicazioni e le ripercussioni nel breve, medio e lungo periodo;
  5. coerenza e sistematicità: i dati contenuti nell’informazione dovranno essere coerenti con gli elementi riportati nella relazione sulla gestione.

Per quanto attiene al contenuto dell’informazione, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 2014/95/UE, il quale introduce l’art. 19 bis all’interno della Direttiva 2013/34/UE, la comunicazione dovrà contenere:

  1. una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa;
  2. una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito agli ambiti menzionati dall’articolo, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
  3. il risultato di tali politiche;
  4. i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate;
  5. gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario con riferimento alla specifica attività dell’impresa.

Infine la Comunicazione si concentra sugli standard di comunicazione che le imprese dovrebbero adottare nell’ambito della comunicazione di informazioni a carattere non finanziario.
Sul punto il Considerando 9 della Direttiva 2014/95/UE stabilisce che: “nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti”.
Secondo la Commissione, seppure gli standard menzionati non devono essere considerati come un numerus clausus, l’utilizzo di standard ampiamente riconosciuti fornisce alle imprese un modello strutturato di comunicazione, il quale riduce e limita gli oneri amministrativi ad esse connessi e rende le informazioni più semplici da confrontare.
Da ultimo, la Comunicazione fornisce degli orientamenti specifici per quanto attiene alle imprese quotate di grandi dimensioni, le quali, nell’ambito delle informazioni a carattere non finanziario, dovranno descrivere la propria politica in materia di diversity “applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell’impresa”. Secondo la Commissione, la predisposizione e l’analisi di una politica di diversity management tende ad assicurare all’impresa un maggiore know-how in riferimento agli affari, ai rischi e alle opportunità a lungo termine che l’impresa si trova o si troverà a fronteggiare.
[1] Risoluzioni del Parlamento europeo: “Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva” 2012/2097 (INI) e “Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile” 2012/2098(INI);
[2] La ratio di tale decisione risiede nella necessità di ridurre gli oneri gravanti sulle PMI, anche nell’ottica di migliorarne la produttività e l’accesso a mercati internazionali. In merito alla definizione delle PMI (Raccomandazione 2003/361/UE) si fa riferimento a 2 criteri:

  1. occupazionale: le imprese devono avere meno di 250 occupati
  2. fatturato o di bilancio: il fatturato delle imprese non deve superare i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non deve superare i 43 milioni di euro.

Comunicazione_Commissione_2017_C215_01

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