Corte di Cassazione, Sezioni Unite: è valida la proroga della giurisdizione presente tramite condizioni generali di contratto (Cass. Civ. SS.UU. del 19/09/2017, n. 21622)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite: è valida la proroga della giurisdizione presente tramite condizioni generali di contratto (Cass. Civ. SS.UU. del 19/09/2017, n. 21622)

Le Sezioni Unite hanno riconosciuto, nei rapporti B2B, la validità della clausola di proroga della giurisdizione inserita all’interno delle condizioni generali di contratto richiamate negli ordini di acquisto inoltrati dai clienti.

La società 6.S. S.p.A., con sede legale in Italia, conveniva dinnanzi al Tribunale di Milano la società S.L. GmbH, con sede legale in Germania, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per inadempimento di un contratto stipulato mediante scambio di messaggi di posta elettronica.
A fronte di detta citazione, S.L. GmbH proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, eccependo che, in virtù dei documenti sottoscritti, la società 6.S. S.p.A, mediante l’inoltro dell’ordine, avrebbe accettato le condizioni generali di contratto in esso richiamate, le quali a loro volta contengono una clausola di proroga della giurisdizione in favore del foro di Berlino.
Sul punto, 6.S. S.p.A evidenzia che non vi sarebbe stata alcuna accettazione espressa e specifica della clausola di proroga della giurisdizione del giudice italiano e, a supporto delle proprie argomentazioni, eccepisce che S.L. GmbH avrebbe oltretutto violato il disposto di cui all’art. 10, par. 3 della Direttiva 2000/31/CE, ai sensi del quale “Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle”.
Nel respingere il controricorso presentato da 6.S. S.p.A, la Suprema Corte richiama la sentenza C-322/14 della CGUE, con la quale, quest’ultima, ha statuito che “ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito internet, si è in presenza di una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola […] allorché consenta di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto”. Pertanto, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I-bis”) contenente le disposizioni concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Con riferimento poi al rilievo per cui 6.S. S.p.A non avrebbe espressamente accettato la clausola suddetta, il Supremo Collegio afferma che “tale requisito non è previsto dal regolamento UE, mentre l’accettazione delle condizioni generali è insita nel richiamo delle stesse nell’ordine di acquisto, quali parti integranti del contratto”. Pertanto, Alfa, mediante l’inoltro dell’ordine, avrebbe accettato integralmente le condizioni generali predisposte da S.L. GmbH, tra cui la clausola di proroga della giurisdizione.[1]
Alla luce di tutto quanto sopra, accertata la validità della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di contratto, la Cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco.
[1] Tali conclusioni dovrebbero valere, a maggior ragione, in tutte quelle ipotesi in cui il cliente, al momento dell’inoltro di un ordine di acquisto tramite una piattaforma di e-commerce, “flagghi” la casella con cui dichiara di aver accettato le condizioni generali di contratto.
Ord_Cass_SSUU_21622_2017

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