Entra oggi in vigore il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 contenente modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005).

Entra oggi in vigore il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 contenente modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13.09.2016 il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”…
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13.09.2016 il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Di seguito le novità più importanti:
Commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare, per un periodo non superiore a tre anni, un Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale.
Il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’attuazione dell’Agenza digitale avvalendosi, ove occorra, della collaborazione di società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione.
Domicilio digitale.
Il domicilio digitale viene definito come “l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (…) che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione”. Il cittadino può indicare al Comune di residenza un domicilio digitale come mezzo esclusivo di comunicazione con l’amministrazione.
Documento informatico.
È reintrodotta la definizione di documento informatico: è considerato tale “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ha l’efficacia ai fini probatori prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
Conservazione di documenti.
Se il documento informatico è conservato per legge dalla p.a., cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.
Processo telematico.
Le disposizioni del nuovo Cad si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.
Sistemi di pagamento elettronico
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare, tramite la piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Possono comunque essere accettate altre forme di pagamento elettronico.
dlgs-26-agosto-2016-n-179

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